Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22182 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22182 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gemmellaro Sebastiano Emanuele n. il 23/12/1993
avverso la sentenza n. 2342/2015 pronunciata dal Tribunale di Catania il
3/6/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/5/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. P. Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente;
udito, per l’imputato, l’avv.to P. Asta del foro di Roma, che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 11/10/2012, la polizia giudiziaria contestava a Sebastiano
Emanuele Gemmellaro la violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, per essere stato sorpreso alla guida della propria
autovettura sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita.
Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Catania, quest’ultimo, con la sentenza di cui in epigrafe – riconosciuta la
responsabilità dell’imputato – l’ha condannato alla pena di giustizia.

merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Osserva preliminarmente il collegio come, a seguito dell’emissione della
sentenza impugnata in questa sede, la contravvenzione di cui all’art. 116,
comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata (a far data dal 6
febbraio 2016) in illecito amministrativo (cfr. l’art. 1, comma 1, d.lgs. 15
gennaio 2016, n.8).
Tale premessa impone la pronuncia dell’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, in relazione alla contravvenzione anzidetta, per essere il
fatto contestato all’imputato non più previsto dalla legge come reato.

3. Ciò posto, varrà evidenziare come l’art. 8 del citato decreto legislativo
abbia inoltre introdotto una deroga al principio d’irretroattività di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, art. 1, avendo previsto che le disposizioni che hanno
sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative abbiano a trovare
applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Peraltro, mentre, di regola, in caso di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (ma
solo come illecito amministrativo), il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non abbia previsto norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez.
U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), nel caso in esame
l’art. 9 d.lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l’adempimento di tale obbligo.
Sulla base di tale ultima premessa, dev’essere pertanto la trasmissione degli
atti al competente Prefetto di Catania, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016.

Il Gemmellaro impugna la sentenza di condanna sulla base di doglianze di

P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione
della notizia di reato al Prefetto di Catania.
Così deciso in Roma, il 9/5/2016

Il Consigliere estensore

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