Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22181 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22181 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEZNILA DORIN COSMIN nato il 01/10/1986

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 102
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittole è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,

ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.1. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi
rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del
giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui
all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del
23/10/2015).

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C
2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che

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