Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2218 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2218 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 16/11/2012

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Alamo Leonardo, nato a Stigliano (MT) il 30.4.64
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Ravenna del 19.12.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 4, mesi
2 di reclusione e 20.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia
adeguatamente in punto di mancato proscioglimento.

motivato

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scaficil, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di

)
,

…..—-

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pr idente

merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Nella specie, peraltro, lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta che il
Tribunale ha fondato le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., sul richiamo alle «annotazioni di servizio degli operanti, compendiate nell’annotazione
conclusiva del 29.5.10, contenenti anche l’esito dell’attività dei servizi di osservazione e
controllo, dai verbali di intercettazioni telefoniche, dai verbali di sequestro della sostanza
stupefacente, dai servizi di identificazione dell’imputato svolti dal p.g. nel corso dell’indagine
che lo nota vanoin compagnia di Dedaj Fation, verbale di arresto di Liberi Mouridi Youssef,
Neziri Hazir, che venivano controllati a bordo della vettura subito dopo aver preso in consegna
i 220 grammi di eroina (capo 20), verbale di sequestro della sostanza».

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