Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22179 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22179 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMIGNANO ALFREDO nato il 28/09/1975 a PALERMO

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1.

L’imputato COMIGNANO Alfredo propone ricorso contro la sentenza in

epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il delitto di furto
aggravato.
2.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per

manifesta infondatezza dei motivi, rilevandosi che la ratio della disposizione di cui
all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione

elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti
penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure
implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del
20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679
del 23/04/2013, Rv. 256201). Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità
del beneficio in esame, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati
nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr.
sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298 del 15/04/2015, Rv.
263534;n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852 dell’11/05/2016, Rv.
267639).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli

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