Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22178 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22178 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
STUPPIA ANTONIO nato il 28/07/1994 a PALERMO
GIANGRANDE MARCO nato il 05/10/1990 a PALERMO
LA CORTE NAZARENO DAVIDE nato il 24/08/1995 a PALERMO

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

99)
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono
manifestamente infondati e quindi inammissibili perché contenenti censure non

valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili
del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.

2. Occorre, per tutti, ribadire che, soprattutto dopo la specifica
modifica dell’art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002
convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente
sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere
valutato e applicato i criteri di cui all’art.133 c.p. In tema di attenuanti
generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione
normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione
di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto
che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non
può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo,
per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una
giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata
meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono
stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio
(così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez.
1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del
20/106/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011,
Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l’obbligo
di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica
la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la
decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv.

consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la

245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie il Giudice del merito
ha pure motivato il diniego (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

3. Va, inoltre, solo riaffermato – per il La Corte- che l’istituto di cui
all’art.163 c.p. non è un diritto dell’imputato ed è ispirato a criteri che
trascendono la limitata sfera dell’interesse particolare. Trattasi di un beneficio
concedibile a discrezione del giudice che lo permetterà esclusivamente se riterrà

condizionale è caratterizzata da un massimo ambito di autonomia e facoltatività
(«il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa»: art.
163 comma 1 c.p.), in assenza di automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice,
ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma 1, c.p., non è
obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., ma
può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per
concedere il beneficio: il relativo giudizio, se effettuato nel rispetto dei
parametri valutativi di cui agli art. 163 e 164 c.p., è censurabile in cassazione
solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: e non è questo
il caso. Nella specie, va ritenuto congruamente motivato -e pertanto
incensurabile in questa sede- il diniego del beneficio basato sul grave
precedente penale e sulle complessive modalità della condotta, ritenuti tali da
far presumere che l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere reati
della stessa specie (cfr. Sez. 4, n. 45617 del 21/06/2013).

4. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi
rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del
giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui
all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del
23/10/2015).

5. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

che il reo non delinquerà in futuro. In altri termini detta sospensione

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di duemila
euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

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