Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22177 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22177 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE SALVATORE N. IL 25/02/1980
avverso la sentenza n. 88/2015 TRIBUNALE di SONDRIO, del
01/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Cirt

OVVVVAWL2—litiro n-OLVI9r;e (1.(1AAJU:0 cX.) ,C1,
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0/U2_ CIZ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1.10.2014 il Tribunale di Sondrio condannava Fiore
Salvatore alla pena di C 2.500,00 di ammenda per il reato di guida senza patente,
accertato 1’1.4.2013.
2. Ha proposto appello il difensore dell’imputato chiedendo una riduzione della
pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il gravame è stato convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 15,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1,
comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza
impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione
anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio
di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, prevedendo che le
disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere
il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice
l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare
l’illecito amministrativo come previsto espressamente dall’art.9 del D.Lgs.in esame.
Copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato vanno,
pertanto, trasmesse alla Prefettura di Sondrio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della
comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Sondrio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2016

Il Consiglie

nsore

r7′

inappellabile.

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