Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22176 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22176 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DENARO DI LIBERTO NATALINO nato il 29/12/1969 a SAN GIUSEPPE JATO

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1. L’imputato DENARO DI LIBERTO Natalino propone ricorso contro la sentenza
in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di furto
aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

circostanziali non essendo ravvisabile il lamentato difetto della motivazione, con la
quale il giudice ha specificamente richiamato la chiara propensione al crimine
dell’imputato, le modalità della condotta e l’intensità dell’elemento psicologico,
ribadendosi che, in ogni caso, è sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’nere
motivazionale da parte del giudice, la sola enunciazione della eseguita valutazione delle
circostanze concorrenti [cfr. sez. 7 n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148; sez. 2 n.
3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; sez. 1 n. 2668 del 09/12/2010 Ud. (dep.
26/01/2011), Rv. 249549]; quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
rilevandosi che la motivazione è del tutto coerente con i principi più volte affermati da
questa Corte di legittimità [cfr., sul punto, sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
(in cui si è precisato che la concessione della circostanza attenuante in esame
presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore
economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa
sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia
subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità
del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato); n. 8530 del
13/02/2015, Rv. 262450; sez. 5 n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello
‘(2

proposto per motivi manifestamente infondati, quanto al bilanciamento degli elementi

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