Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22175 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22175 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MALTESE GIOVANNI nato il 20/12/1990 a MARSALA
MALTESE LORENZO nato il 16/01/1986 a MARSALA

avverso la sentenza del 01/02/2007 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

f

Maltese Giovanni e Maltese Lorenzo ricorrono avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Marsala in relazione al reato previsto dagli
artt.110, 624, 625 n.2 commesso in Petrosino il 20 novembre 2013.
I ricorrenti deducono vizio di motivazione perché le argomentazioni svolte
dalla Corte di Appello sono prive di completezza in relazione alle specifiche
doglianze formulate dalla difesa in merito all’assenza di prove che fossero stati
gli imputati a smantellare il tetto dello stabilimento, sia per le condizioni
fatiscenti di esso sia per l’incompatibilità cronologica dei fatti; non vi sarebbe,
pertanto, prova della circostanza aggravante prevista dall’art.625 n.2 cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che
anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la
Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta
preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti . (Sez. 5, n. 17905 del
23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono
consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6,
n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori
termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti
invocano, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio
probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di
merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta
specificità con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per affermare la
loro responsabilità penale.
La Corte di Appello ha attribuito forte valenza indiziaria alla circostanza che
gli imputati fossero in possesso di strumenti atti all’effrazione, che le condizioni
del tetto non fossero in alcun modo pericolanti né fatiscenti, che le lastre
asportate fossero dello stesso tipo di quelle rimaste sul tetto.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Motivi della decisione

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