Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22173 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 22173 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEDRESCHI ILARIA nato il 18/11/1971

avverso la sentenza del 18/03/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Pedreschi Ilaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata per
esclusione dell’aggravante di aver provocato un sinistro stradale la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Lucca in relazione al reato di cui all’art.186,
commi 2, lett.b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in
Castelnuovo Garfagnana il 9 luglio 2011.
L’esponente deduce manifesta contraddittorietà, carenza ed illogicità della
motivazione per avere la Corte di Appello confutato con affermazioni apodittiche
le tesi difensive, concernenti l’interferenza della medicazione delle ferite con il
tasso alcolemico rilevato, la corretta condotta di guida, l’assenza di elementi
sintomatici dello stato di ebbrezza, l’indicazione di un cognome diverso sul
referto delle analisi eseguite tre mesi dopo il prelievo. Deduce, altresì, che la
Corte territoriale, pur avendo escluso la circostanza aggravante del sinistro
stradale, ha omesso di ridurre la sanzione amministrativa accessoria irrogata in
misura massima.
Con memoria depositata il 9 gennaio 2018 il difensore ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
I motivi di ricorso non risultano manifestamente infondati.
Deve, quindi, rilevarsi che il reato per il quale l’imputata è stata condannata
è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 9 luglio 2011 in relazione al
quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251;
con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di
prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in cinque anni, in virtù del
combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va,
quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale
previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla
pronuncia della sentenza di appello.
La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un quadro
dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza della
ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art.
129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa
trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza
dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.
Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Pedreschi Ilaria, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Il Cons
r estensore
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Motivi della decisione

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