Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22171 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22171 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTI LEONARDO nato il 23/03/1979 a PISA

avverso la sentenza del 28/09/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Noti Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, con giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante, la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Livorno – Sez. Distaccata di Cecina, in
relazione al reato previsto dagli artt.81, secondo comma, 624, 625 cod. pen.
commesso in Cecina il 3 marzo 2009.
L’esponente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione circa la
sussistenza dei presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.;
con un secondo motivo deduce omessa applicazione della causa di non punibilità
prevista dall’art.131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prima censura è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito
ampiamente richiamato il granitico quadro probatorio, corroborato dalla
confessione del reo, dal quale è stata desunta la prova del reato, implicitamente
escludendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.129 cod.
proc. pen.
La questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. va risolta
diversamente se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione
della sentenza d’appello (Sez.6, n.20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv.
26667801; Sez.3, n.21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 26369301), rispetto
all’ipotesi in cui la norma sia entrata in vigore dopo la deliberazione della
sentenza di appello (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659301).
Al momento della deliberazione d’appello (28 settembre 2015) la nuova
causa di non punibilità era già efficace nel sistema normativo (d. Igs. 16 marzo
2015, n.28 entrato in vigore il 2 aprile 2015). L’imputato e la sua difesa non
hanno proposto il tema al giudice d’appello, che conseguentemente non si è
confrontato con le peculiarità del fatto rilevanti ai fini del giudizio di non
punibilità in esame. Quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della
nuova causa di non punibilità, la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod.
pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità, secondo
la regola ricavabile, come già accennato, dal combinato disposto degli artt.606,
comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Tale regola dispone che non possano
essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a
meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Essa
trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere
dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo
ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in
quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep.
7/03/2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in
combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la
cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1,
n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).
La questione non è, peraltro, inquadrabile nella disciplina dettata
dall’art.129 cod. proc. pen. per la ragione che le ponderazioni sull’esistenza dei
presupposti essenziali per l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131
bis cod. pen. sono caratterizzate da un’intrinseca ed insuperabile natura di
merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad
essere tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in tale sede
(Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Non si potrebbe,
pertanto, con il richiamo alla regola generale dell’applicabilità nel giudizio di
legittimità anche delle cause di non punibilità, pure preesistenti alla deliberazione
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Motivi della decisione

di merito, porre questione che presuppone un apprezzamento di merito che la
Corte di legittimità non può svolgere e che invece ben avrebbe potuto essere
proposto (con motivi d’appello) o almeno sollecitato (in sede di conclusioni nel
giudizio d’appello) al giudice del merito (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007,
dep.2008, Cassa, Rv. 23846701).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

P. Q. M.

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