Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2217 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2217 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIRA PASQUALE N. IL 01/04/1966
avverso la sentenza n. 361/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e dell omma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
amera di consiglio del 16.11.2012

di._

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— che la Corte di appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza dell’11.2.2012, ha
parzialmente riformato, assolvendo l’imputato dal reato rubricato sub B) (violazione dell’alt 181
d.lgs. 42\2004) e rideterminando la pena, la decisione con la quale, in data 23.4.2010 il Tribunale di
Nuoro aveva affermato la responsabilità penale di PIRA Pasquale per il reato suddetto e per quello
di cui all’articolo 44 lett. c) d.P.R. 380\01 (realizzazione di 4 «vuoti sanitari» in muratura della
superficie di mq 57,90 sottostanti altrettanti corpi di fabbrica — acc. in Budoni Ottiolu, il 16.1.2007);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto le opere realizzate non sarebbero soggette a
permesso di costruire;
— che, nella specie, risulta accertato in fatto che i «vuoti sanitari» erano stati realizzati senza alcuna
comprovata esigenza tecnica ed erano dotati, ciascuno, di un’apertura che rendeva verosimile il loro
successivo utilizzo;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
jetttuale dell’episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a
tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

Ritenuto:

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