Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22169 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22169 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIZZO ANTONINO nato il 19/06/1987 a PALERMO
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA
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Data Udienza: 17/01/2018
Rizzo Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo in relazione al reato di
cui all’art.624 cod. pen. commesso in Palermo il 12 dicembre 2012 con recidiva
infraquinquennale.
L’esponente deduce vizio di motivazione in merito all’istanza di
determinazione della pena in misura pari al minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante, posto che nella sentenza impugnata
si è espressamente indicato il percorso logico-giuridico seguito per confermare la
pena irrogata dal giudice di primo grado, peraltro superiore di pochi giorni al
minimo edittale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Motivi della decisione