Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22168 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22168 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEROSAS SALVATORE nato il 18/02/1965 a SASSARI

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato DEROSAS Salvatore propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. Con
memoria pervenuta il 09 gennaio 2018, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni,
contestando, in particolare, l’assegnazione del ricorso alla Settima Penale, prospettando
questione di legittimità costituzionale con riferimento all’obbligo di motivazione del
provvedimento di assegnazione da parte del Consigliere delegato.
2. Va preliminarmente rilevata l’estrema genericità della prospettata questione di

dell’art. 610 cod. proc. pen., avuto riguardo alla natura del provvedimento di assegnazione del
ricorso, quanto al proposto ricorso, ritenendosene l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606,
comma 3, c.p.p. Esso è stato infatti proposto per motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità, oltre che manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con i
quali il ricorrente ha censurato la valutazione delle prove operata dalla Corte d’appello, la quale
ha puntualmente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il teste CATANO,
disponendo, peraltro, la trasmissione degli atti al P.M. per le sue determinazioni in merito a
detta testimonianza. Il ragionamento probatorio svolto è del tutto congruo, logico e non
contraddittorio e in ordine ad esso la parte ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica
(cfr., sul punto, sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
253099). Peraltro, il tenore del ricorso sembra evocare il vizio di travisamento della prova, ma
il ricorrente ha proposto censure con cui si prospetta un diverso significato del dato probatorio,
sottoponendosi così al giudice di legittimità atti processuali per verificare l’adeguatezza
dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una
diversa valutazione, censura tuttavia non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione
tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

legittimità costituzionale, avuto riguardo al vaglio operato dal consigliere delegato ai sensi

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