Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22168 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22168 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

FORNARO SERGIO N. IL 13.12.1986;
Avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE DI MESSINA in data 23 marzo 2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23/03/2015 il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato Fornaro Sergio
colpevole del reato di cui all’art.590, commi 1, 3, 3 e 4 cod. pen. aver cagionato
a seguito di sinistro stradale allo stesso addebitabile lesioni personali a più
persone.
2. Fornaro Sergio, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto appello,
trasmesso alla Corte di Cassazione con ordinanza del Tribunale di Messina,
datata 21 settembre 2015, ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.,
censurando la sentenza impugnata per difetto di competenza del Giudice di
Pace, per insussistenza dei profili di colpa ritenuti e, comunque, del nesso
causale
3. Sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto da Fornaro Sergio non presenta profili di inammissibilità.

Data Udienza: 03/05/2016

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2016
IL CONSIGLIERE ESTE ORE

IL R SIDENTE

Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di condanna qui impugnata è venuto
a maturare il termine massimo prescrizionale di sette anni e mezzo previsto
dalla legge per il reato contestato, che risulta commesso in data 12 agosto 2007
e tenuto conto dei periodi di sospensione, in base al combinato disposto degli
artt. 156,160 e 161 cod.pen., come modificati con 1.5 dicembre 2005, n.251.
La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un quadro dal
quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
dell’imputata. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ()culi, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto
dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali
possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di
innocenza dell’imputata impone l’applicazione della causa estintiva.
5. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti
di Fornaro Sergio, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA