Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22167 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22167 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL GATRA MOHAMED nato il 28/08/1980

avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. El fìatd Mohamed ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato
in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei suoi
confronti dal Tribunale di Pistoia, che lo ha giudicato responsabile del reato di
guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’ora notturna e dall’aver cagionato un
incidente stradale, e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Con il ricorso si lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego

circostanze aggravanti.
Per l’esponente – che incidentalmente contesta la nozione di incidente
stradale assunta dalla Corte di Appello, affermando che essa richiede una
turbativa del traffico non determinatasi nel caso di specie – la Corte di Appello ha
fatto riferimento all’essere stata evenienza meramente fortunata il mancato
coinvolgimento di altri utenti della strada, ovvero ad un dato ipotetico (ciò che si
sarebbe potuto realizzare) e non a ciò che si era realmente verificato.
Con un secondo motivo si chiede di dichiarare estinto il reato perché decorso
il termine massimo di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità insegna che le statuizioni relative al giudizio
di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico

e siano

sorrette da sufficiente motivazione. Tale è stata ritenuta quella che per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010 – dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Nel caso che occupa la Corte di Appello ha giustificato il diniego di un
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rimarcando la pericolosità della
condotta dell’imputato, a tal fine operando una puntuale rappresentazione degli
elementi di fatto sui quali poggia siffatto giudizio di pericolosità: trattarsi della
notte del 24 dicembre, quindi di una festività, peraltro corrispondente ad un
sabato, e quindi l’essere il tratto stradale ove si verificò l’incidente luogo di
intenso traffico.
Non un dato ipotetico ha considerato la corte territoriale (non essere rimasti
coinvolti altri utenti della strada per mera fortuna) ma i dati fattuali reali, e da
essi ha sviluppato il giudizio di pericolosità in termini non manifestamente
illogici.

della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle concorrenti

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Appare opportuno aggiungere che non può essere preso in considerazione in
questa sede il rilievo incidentale svolto a riguardo del giudizio di sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2-bis Cod. str., poiché la questione non è
stata devoluta con il ricorso, limitato al diniego di prevalenza delle attenuanti
generiche.

4. L’inammissibilità del ricorso non consente di dichiarare l’estinzione del

impugnata in questa sede (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n.
12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.

reato per prescrizione, verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA