Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22166 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22166 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA CARMELO N. IL 04/06/1985
avverso la sentenza n. 618/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t i obto n011,17.10
che ha concluso per L’ NN hillgs t 61 i -ì/è I 061L (4, c_orL4.0

Udito, per la parte civi194’Avv
Udit i difensor Avy

Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 5 febbraio 2015 la Corte di appello di Caltanissetta ha
integralmente confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta dell’Il
ottobre 2013 con la quale Carmelo Nicosia è stato ritenuto responsabile del reato
di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
(violazione dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), fatto
contestato come commesso il 25 novembre 2008, e, per l’effetto, condannato

2. L’imputato ha presentato tempestivo ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza.
2.1. In primo luogo, si denunzia violazione di legge ed inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere il giudice di merito
fondato l’affermazione di penale responsabilità sul risultato del controllo ematico
posto in essere presso l’Ospedale di Caltanissetta su richiesta della Polizia
Municipale senza che l’imputato potesse esprimere un valido consenso, ergo: in
mancanza di consenso, e al di fuori dell’ambito di applicazione di un protocollo
terapeutico, non trattandosi, peraltro, di accertamento necessario per tutelare la
salute del paziente, che non era rimasto ferito nell’incidente.
2.2. Si censura, poi, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione per non avere la Corte di appello fornito adeguata risposta alle
doglianze difensive sollevata con l’atto di appello ed incentrate sul profilo della
mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del sangue.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze
(art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), non deducibili in sede di legittimità in
quanto meramente ripetitive di aspetti, in larga parte meramente fattuali, già
adeguatamente presi in considerazione e disattesi dai giudici di merito, peraltro
con doppia valutazione conforme.

2. Ciò posto, osserva il Collegio che non sussistono i presupposti per
rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la causa estintiva del
reato della prescrizione (fatto del 25 novembre 2008; sentenza di appello del 5
febbraio 2015; prescrizione massima 5 anni, irrilevante essendo la recidiva
contestata dal P.M. e ritenuta dal giudice di primo grado, trattandosi di
contravvenzione; giorni di sospensione della prescrizione 227) solo

alla pena di giustizia.

astrattamente maturata il 10 luglio 2014, in quanto, secondo quanto
persuasivamente precisato, da ultimo, da Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015,
dep. 2016, Ricci, peraltro ribadendo quanto già ritenuto nella nota sentenza
Bracale (Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164),
«l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare
d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del
reato per prescrizione maturata in data anteriore alla sentenza d’appello ma non
eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i

3. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento della somma
di mille euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/04/2016.

motivi di ricorso».

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