Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22166 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22166 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPUS SALVATORE nato il 23/11/1965 a GAVIRATE
avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato CAMPUS Salvatore propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di furto aggravato.
proposto per motivi manifestamente infondati, richiamandosi – quanto alla pretesa
violazione dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen., il prevalente indirizzo di questa Corte di
legittimità, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto,
che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista
dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., può essere
integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso
dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e
propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli
atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a
quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e
segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla
dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale [cfr. sez. 6
n. 24864 del 19/04/2017, Rv. 270031; sez. 3 12909 del 20/01/2016, Rv. 268158; sez.
6 n. 42548 del 15/09/2016, Rv. 268223; sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Rv. 263502;
sez. 4 n. 36996 del 04/07/2003, Rv. 226378; sez. 5 n. 13051 del 19/12/2013 ud. (dep.
20/03/2014), Rv. 262540; sez. 6 n. 42669 del 27/09/2011, Rv. 251367].
Nel caso di specie, risulta in atti (cfr. pag. 10 fascicolo appello) che la notifica al
domicilio non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Quanto al secondo motivo, se ne rileva l’assoluta genericità, atteso che la
funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento
che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la
presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale
dell’atto d’impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con
le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta [cfr., in motivazione,
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
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2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018