Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22165 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22165 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KOVALENKO GALINA N. IL 11/10/1960
avverso la sentenza n. 1442/2014 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
27/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per (…(A0 n3JCLA hx1V -?,3
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Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 giugno 2014 il G.i.p. del Tribunale di Udine ha
applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Galina Kovalenko, imputata dell’omicidio
colposo di Alberto Galluzzo, commesso il 13 ottobre 2013, con violazione delle
regole sulla circolazione stradale, con le attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante e con la diminuente per il rito, la pena di sei mesi di reclusione,
sospesa condizionalmente; le ha anche applicato la sanzione amministrativa

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata.
2.1. La prima parte del ricorso è tesa a dimostrare l’ammissibilità e la
tempestività dell’iniziativa impugnatoria, nonostante il passaggio in giudicato
della sentenza, passaggio in giudicato che sarebbe solo apparente, in quanto,
essendosi proceduto a notificare a mezzo posta l’avviso di deposito della
sentenza all’imputata contumace, la relata di notifica conterrebbe una firma per
ricevuta da parte del destinatario che si addita a falsa: a sostegno dell’assunto,
volto a dimostrare la nullità della notificazione e, dunque, la non esecutività della
decisione, si deducono determinate circostanze di fatto e si segnala che è stata
presentata denunzia penale e che pendono indagini preliminari.
2.2. Appare al riguardo necessario dare atto che, con memoria presentata il
26 ottobre 2015, il difensore di Galina Kovalenko ha informato che il Tribunale di
Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29-30 ottobre
2014, che si allega, ha dichiarato non esecutiva la sentenza impugnata.
2.3. Nel merito, il ricorso lamenta l’eccessiva durata della sospensione della
patente stabilita dal giudice contestualmente all’applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di motivazione
rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si segnala infatti che, a fronte di una sanzione criminale stricto sensu
applicata in misura pari al minimo edittale previsto dall’art. 589 cod. pen.,
appare illegittima la scelta di una sanzione accessoria di venti mesi, peraltro
illogicamente giustificata (p. 2 della sentenza) mediante il richiamo ai medesimi
parametri concretamente adoperati per la individuazione della pena detentiva,
che la stessa decisione indica – si ritiene contraddittoriamente – nella «limitata
entità della colpa e [n]ello stato di incensuratezza» dell’imputata, oltre che nella
«condotta di guida della persona offesa» (p. 2 della sentenza).

Richiamata, dunque pertinente giurisprudenza di legittimità, si chiede
l’annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Udine, limitatamente
alla durata della sospensione della patente di guida.

2

accessoria della sospensione della patente di guida per un anno ed otto mesi.

Con memoria depositata il 16 aprile 2016 si insiste per l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Superata la questione circa la tempestività o meno del ricorso, in quanto
(come si è detto al par. n. 2.2. del “ritenuto in fatto”) il giudice dell’esecuzione
ha dichiarato, con provvedimento che non risulta impugnato dal P.M., non
esecutiva la sentenza impugnata, deve darsi atto che l’impugnazione è fondata.

persuasività della motivazione – l’orientamento secondo cui il giudice che
applichi con sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida può non fornire specifica motivazione sul
punto quando la durata sia pari al minimo o se ne discosti poco ma è, invece,
tenuto a fornire congrua motivazione allorché la durata della misura si allontani
dal minimo edittale o addirittura sia prossima al massimo (cfr., tra le altre, Sez.
4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211; Sez. 4, n. 35839
del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi,
Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470).
Ciò posto, si rileva che manca in sentenza, come in effetti segnalato nel
ricorso, una motivazione che sia logica circa la scelta della durata, pari ad un
anno ed otto mesi (a fronte di un massimo di quattro anni), della misura della
sospensione della patente, essendosi richiamati al riguardo elementi che, in altra
parte della sentenza, vengono valorizzati nettamente a favore dell’imputata.

2.Si impone dunque l’annullamento della sentenza, con rinvio al G.i.p. del
Tribunale di Udine – altro giudice (art. 623, lett. d, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul
punto al Tribunale di Udine, altro giudice.
Così deciso il 26/04/2016.

E’ infatti assolutamente consolidato – e condiviso dal Collegio per la

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