Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22165 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22165 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANTIFERI FRANCO nato il 02/07/1954 a STIA

avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Pantiferi Franco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la
condanna pronunciata dal Tribunale di Prato in relazione al reato previsto
dall’art.186, comma 2, lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Prato
alle ore 4:00 del 17 giugno 2011.
L’esponente deduce violazione degli artt.186, commi 2 lett.b) e 2-bis cod.
strada e 157 cod. pen. nonché motivazione omessa sia in merito all’insussistenza
dell’aggravante del provocato incidente stradale sia in merito all’intervenuta
prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Lungi dal confrontarsi con l’ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale
in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di
queste. Né gli argomenti svolti nel ricorso scalfiscono la legittimità della
motivazione offerta dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto non
illogicamente, con riferimento all’elemento istruttorio dello scontrino
dell’etilometro con la dicitura «volume insufficiente», che tale dicitura non
inficiasse di per sè l’attendibilità e la validità del test e che gli elementi
sintomatici rilevati dagli agenti avessero trovato pieno riscontro nell’esito
dell’esame alcolemico. La misurazione, infatti, non può ritenersi inficiata
dall’inspirazione di un volume d’aria minimo; anzi, può dirsi acquisita, in nome
del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della
quale ovviamente il prevenuto non ha motivo di dolersi. L’insufficienza del
quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in
grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla
misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso
inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il
tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe
rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d’aria invece )
può essere assunto a fondamento della decisione.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso
in esame, si limita a reiterare il motivo d’appello, confrontandosi solo
apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si
destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale
è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con
siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato.
La censura inerente alla contestata aggravante non è stata sottoposta
all’esame della Corte territoriale. E secondo quanto affermato da questa
Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606,
comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere
dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno
che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di
questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola
trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere
dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo
2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in
quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep.
2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato
disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di
questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle
censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di
appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.
5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del
22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401). Nel caso concreto, peraltro, giova
sottolineare che l’indicazione dell’art.186 comma 2-bis cod. strada risulta frutto
di mero errore materiale, posto che nel capo d’imputazione è correttamente
descritta la diversa circostanza aggravante prevista dall’art.186, comma 2sexies, cod. strada (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franz°, Rv. 21643001; Sez.
3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 25892001).
Si osserva, inoltre, che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta
all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite
della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 21726601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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