Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22164 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22164 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REDAELLI ALESSIA N. IL 09/02/1975
avverso la sentenza n. 1049/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. em,g,:e-0
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Udito, per parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa il 9 aprile 2015, ha
confermato la sentenza emessa il 12 aprile 2014 dal Tribunale di Busto Arsizio,
con la quale Alessia Redaelli, all’esito di giudizio abbreviato era stata condannata,
previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, alla
pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, in continuazione con i
reati di cui ad altra precedente sentenza di condanna, in relazione al delitto di furto

di Angelo Bellan, approfittando del fatto che costui era sceso dalla stessa per
andare a chiudere un cancello.
La responsabilità della Redaelli, emersa dagli atti disponibili per il rito, é
emersa nonostante il Bellan avesse falsamente denunciato che l’auto gli era stata
sottratta da ignoti, allo scopo di ostacolare le attività d’indagine nei confronti della
donna; tant’é che il Bellan é stato a sua volta condannato per favoreggiamento
personale.
La Corte d’appello ha respinto la doglianza della difesa in merito alla
sussistenza dell’aggravante della destrezza, in considerazione della particolare
abilità della giudicabile nel profittare del momento di distrazione del legittimo
proprietario dell’automezzo, sceso momentaneamente dalla vettura.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Redaelli per il tramite del suo
difensore di fiducia; il ricorso é articolato in un singolo motivo, con il quale si
deduce vizio di motivazione in riferimento all’art. 625 c.p., n. 4, in quanto la Corte
territoriale ha seguito un percorso argomentativo manifestamente illogico e
contrastante con quanto previsto dalla legge, atteso che la circostanza aggravante
de qua non é configurabile nei fatti giudicati dalla Corte milanese: osserva
l’esponente che sussiste l’aggravante della destrezza se l’agente approfitti
dell’attenuata difesa di chi perda di vista la res per una frazione di tempo, senza
però precludersi il controllo e l’immediato ricongiungimento con essa. Sulla base
di questo criterio interpretativo, l’aggravante va esclusa, nel caso in esame, in
quanto l’azione si é svolta al di fuori della diretta ed immediata vigilanza della
vittima, che lasciava la vettura completamente incustodita, sia pure per breve
tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento.

2

con destrezza (ex artt. 624 e 625 n. 4, cod.pen.), per aver sottratto l’autovettura

In base a un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo,
l’approfittamento della situazione di temporanea distrazione della persona offesa
può integrare l’aggravante della destrezza qualora la res permanga nella sfera di
vigilanza diretta e immediata della persona offesa, configurandosi a queste
condizioni la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in
quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto: tale
condizione va considerata non solo in base alla vicinanza della cosa alla persona
offesa, ma anche e soprattutto, all’effettiva possibilità di percezione immediata

Perciò non si può parlare di approfittamento di una frazione di tempo, in cui
l’agente abbia colto l’attimo di una condizione di attenuata difesa, nel caso in cui
il derubato si sia allontanato, sia pure di poco e per poco tempo, dalla cosa oggetto
del furto (nella specie, la sua autovettura). Nel caso di specie, quindi, la condotta
non é caratterizzata da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui
sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà nel cogliere un’opportunità per la
mancanza di controllo da parte della vittima. Tale caratteristica é, però, estranea
alla nozione dell’aggravante della destrezza (Sez. 4, Sentenza n. 46977 del
10/11/2015, Cammareri, Rv. 265051; Sez. 2, Sentenza n. 9374 del 18/02/2015,
Di Battista, Rv. 263235; Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009, dep. 2010, Bonucci,
Rv. 246888).

2. Va rilevato che, essendosi esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4
cod.pen. e non essendo stata presentata querela, manca nella specie la prevista
condizione di procedibilità.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, perché l’azione
penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non
doveva essere iniziata per difetto di querela.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

dell’azione furtiva e di reazione altrettanto immediata dell’interessato.

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