Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22163 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22163 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 22/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNINOTO GIOVANNI N. IL 12/10/1961
avverso la sentenza n. 2155/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. evic—`49
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 21 gennaio 2015, la 3 Sezione penale della Corte
d’appello di Milano confermava la condanna a quattro mesi di reclusione, con
attenuanti generiche e benefici di legge, emessa dal Tribunale di Monza il 30
ottobre 2013 nei confronti di Giovanni Gianninoto in relazione al reato p. e p.
dall’art. 189, comma 6, Codice della Strada (così riqualificato il reato in origine
ascritto ex art. 189, comma 7) commesso in Lissone il 25 maggio 2010.

offesa Concetta Piazza, mentre era alla guida della sua Toyota Yaris con la figlia
Marzia Ciampa seduta al suo fianco, veniva urtata sulla fiancata destra da un’Alfa
Romeo nera, il cui conducente, dopo avere proseguito nella marcia, si fermava
per pochi secondi ed usciva dalla vettura onde sincerarsi di quanto accaduto, per
poi risalire subito a bordo e ripartire. Due persone presenti all’incidente fornivano
il numero di targa dell’Alfa Romeo da loro annotato, e ciò consentiva di risalire al
Gianninoto. In occasione del sinistro Marzia Ciampa sveniva nell’immediatezza e
veniva poi trasportata con un’ambulanza al Pronto soccorso del locale
nosocomio, ove le veniva diagnosticata una distrazione cervicale.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Gianninoto per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in
riferimento alla pronunzia di condanna, nella quale non é stata presa in
considerazione la sussistenza di ipotesi alternative e la necessità di pervenire a
condanna solo “oltre ogni ragionevole dubbio”. In realtà la doglianza si riferisce
al fatto che la Corte di merito non avrebbe esercitato, nell’analisi della
deposizione delle persone offese, lo stesso vaglio critico adottato, in punto di
attendibilità, con riferimento alle deposizioni dell’imputato e del teste a discarico
Chiappani.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia travisamento della prova in
riferimento alla ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato. La doglianza si
riferisce in particolare al fatto che, secondo la Corte di merito, la deposizione del
teste Chiappani avrebbe riferito, in modo giudicato inattendibile, circostanze
ulteriori e diverse rispetto a quelle narrate dallo stesso imputato (in particolare la
circostanza che il Gianninoto si fermò a parlare con la persona offesa, la quale gli
riferì di non avere problemi), laddove invece, alla luce dei verbali d’udienza, le
due ricostruzioni – ossia non solo quella del Chiappani, ma anche quella
dell’imputato – offrono entrambe contezza di un colloquio intercorso tra il
Gianninoto e la Piazza, nell’immediatezza dell’incidente.
2

Secondo la versione dei fatti riportata nella sentenza suddetta, la persona

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge riferita
alla ritenuta sussistenza del dolo quanto meno eventuale, laddove al più sarebbe
stato configurabile l’illecito amministrativo di cui al comma 5 dell’art. 189 Cod.
Strada, in quanto non vi erano nella specie le condizioni in base alle quali il
Gianninoto si potesse rappresentare un danno alle persone.
2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente postula il riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. (particolare tenuità del
fatto), evidenziando che nella specie non vi sono elementi ostativi di alcun

anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge che lo ha
introdotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
Si premette, doverosamente, che secondo il costante indirizzo della Corte
regolatrice in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del
merito (fra i molteplici arresti in tal senso, si vedano Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, De
Vita, Rv. 235507; Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv.
234910). Perciò si sottrae al sindacato di legittimità la valutazione del giudice di
merito in esito alla quale egli esponga, con motivazione congrua e logica, le
ragioni del suo convincimento.
Ad ulteriore premessa, si ricorda che il principio dell'”oltre ogni ragionevole
dubbio” non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e
rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto
emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata
oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (ex
multis vds. Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5,
Sentenza n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).
Tanto premesso, deve per l’appunto osservarsi che le censure mosse nei
motivi di ricorso alla pronunzia della Corte territoriale (e in specie al diverso
grado di attendibilità accordato alle fonti di prova orale) si appalesano
dichiaratamente tese a ottenere una rivalutazione in senso alternativo del
materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito; a fronte di ciò, ed avuto
3

genere all’applicazione dell’istituto, di diritto sostanziale e perciò applicabile

riguardo alla coerenza e logicità delle motivazioni delle sentenze rese sia in
primo che in secondo grado con riguardo al detto materiale, non vi sono spazi
per accogliere le censure del ricorrente, attinenti a questioni di fatto
compiutamente e congruamente esaminate e argomentate dai giudici di merito,
con motivazione che si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.

2. Il secondo motivo é parimenti inammissibile.
Basti considerare che, nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il

cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”,
nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei
motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e
altro, Rv. 258438); il che, all’evidenza, non é nella specie accaduto. Anche in
questo motivo é chiaramente ravvisabile l’intendimento del ricorrente di
riproporre una rivalutazione delle fonti di prova in termini non consentiti in sede
di giudizio di legittimità; con l’ulteriore avvertenza che la motivazione della Corte
di merito appare pienamente condivisibile, oltreché logica e coerente, nello
sviluppo argomentativo che ha condotto a ritenere inattendibile la deposizione
del Chiappani, rapportata a quelle delle altre fonti di prova, anche tenuto conto
che le condizioni di Marzia Ciampa, subito manifestatesi, non potevano non
formare oggetto di rappresentazione al Gianninoto durante il colloquio che,
secondo la tesi difensiva, sarebbe intervenuto fra lui e la conducente della
Toyota, Concetta Piazza.

3. Il terzo motivo é ugualmente inammissibile.
L’entità dei danni cagionati, il punto d’urto corrispondente alla porzione di
vettura in cui sedeva un passeggero (Marzia Ciampa) e le rimanenti circostanze
emerse nella fase di merito rendono evidente che il Gianninoto fosse pienamente
nelle condizioni di rendersi conto di aver provocato un incidente in cui poteva
essere stato arrecato un danno alle persone; ed é pacifico in giurisprudenza che
in relazione al reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad.,
l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va
compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite
dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente
indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone
(fra le tante si veda Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv.
255429).

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vizio di travisamento della prova, previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e),

4. Il quarto motivo é invece fondato.
Premesso che la sentenza impugnata é stata emessa in data antecedente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2015 (che ha introdotto nel nostro sistema
processuale ordinario l’istituto della particolare tenuità del fatto), risponde a
verità che nella specie non ricorre alcuno degli elementi ostativi previsti dall’art.
131-bis cod.pen. ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in
esame; e va altresì rilevato che é ormai pacifica la natura sostanziale della
stessa e della sua conseguente applicabilità ai procedimenti in corso alla data

Va aggiunto che, nella specie, la pena é stata applicata nel minimo edittale,
sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e sono stati altresì
riconosciuti i doppi benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen.; inoltre, dalla
sentenza impugnata si evince che l’imputato, il quale ha da subito ammesso di
avere provocato il tamponamento e si era sia pur brevemente fermato subito
dopo l’incidente, avrebbe agito con dolo eventuale, ossia caratterizzato da
intensità in qualche modo gradata.
Va ulteriormente aggiunto, sulla scorta del recente arresto della
giurisprudenza apicale di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj),
che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede necessariamente, da
parte del giudice di merito, l’analisi e la considerazione della condotta, delle
conseguenze del reato e del grado della colpevolezza; sulla base del fatto
accertato e valutato dalla sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimità é
nella condizione di accertare se la fattispecie concreta é collocata entro il modello
legale espresso dal nuovo istituto; perciò, l’applicazione dell’istituto nel giudizio
di legittimità va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella
sede di merito e pertanto, ove esistano le condizioni di legge, l’epilogo decisorio
é costituito, alla stregua degli artt. 620, comma 1, lett. I), e 129 cod. proc. pen.,
da pronunzia di annullamento senza rinvio perché l’imputato non é punibile a
causa della particolare tenuità del fatto.
Ciò posto, nella motivazione resa dai giudici di merito e in rapporto alla
violazione contestata, deve ritenersi che sia la condotta del ricorrente, sia le
conseguenze del reato (lesioni di non particolare gravità riportate da Marzia
Ciampa), sia il grado di colpevolezza del Gianninoto depongano per
l’applicabilità della detta causa di non punibilità direttamente da parte di questa
Corte, annullando senza rinvio l’impugnata sentenza, per il riconoscimento della
particolare tenuità del fatto.

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della sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l’imputato non é punibile
a causa della particolare tenuità del fatto.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

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