Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22162 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22162 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAIOLA GAETANO nato il 10/04/1977 a PALERMO
avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato LAIOLA Gaetano propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna del predetto per il reato di tentato furto
aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità del motivo dedotto riguardante la dosimetria della pena, non avendo il ricorrente
svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto
essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep.
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione] e risultando lo stesso anche manifestamente infondato, alla luce delle’
argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione individuata alla
luce della personalità dell’imputato e dello stato di flagranza, con riferimento al quale ha
disconosciuto valore confessorio alle ammissioni del LAIOLA.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore deka cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli,