Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22161 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22161 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI JESSICA N. IL 14/05/1977
avverso la sentenza n. 4112/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
42′ 6144 Ve
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e
che ha concluso per

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elL utt44(44.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i di nsor Avv.

451.- (144- to te C: – CMAG

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 gennaio 2014, la Corte di Appello di Genova
confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di
Jessica Pellegrini in relazione ai reati di furto con destrezza (p. e p. dagli artt. 624
e 625 n. 4 cod.pen.) di cui ai capi A, B e C della rubrica, commessi in Genova il 25
marzo, 1’11 luglio e il 1 settembre 2009 in tre diversi esercizi commerciali,
prelevando merce varia dagli scaffali degli stessi. In primo grado la Pellegrini era

riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale a lei contestata, e con unificazione dei reati
sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la suddetta sentenza d’appello ricorre la Pellegrini per il tramite
del suo difensore di fiducia; il ricorso é articolato in un singolo motivo, nel quale
l’esponente si duole di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., deducendo che il danno arrecato
alla persona offesa con il reato più grave (pari a C 363) sia comunque modesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.
Va premesso che la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego
della circostanza facendo riferimento all’entità non minimale del valore della
refurtiva.
Orbene, va ricordato che la Corte regolatrice, ai fini del riconoscimento
dell’invocata attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, richiede che il
pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché
irrilevante (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015 Ud., Chiefari, Rv.
262450). E, nella specie, non può all’evidenza parlarsi di un danno patrimoniale di
entità così trascurabile, avuto riguardo al valore della merce sottratta come
determinato in atti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento; ed inoltre, alla luce della sentenza 13
giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,
non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente
2

stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione ed C 240 di multa, previo

va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

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