Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22161 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22161 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUNTA FRANCESCO nato il 14/07/1968 a ALI’

avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

(VA’/
(

Data Udienza: 17/01/2018

N. 82
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,

ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Il ricorso si appalesa, poi, generico “per aspecificità”, atteso che il
ricorrente non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte
territoriale a confutazione dei motivi di appello e con quelle già esposte dal
primo giudice. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi non specifici che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. tra le tante sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012, Rv. 253849; più recentemente sez. 3, n. 53127 del 29/11/2016).
Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente,
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici (sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849, cit.; sez. 4, n. 256 del
18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; sez. 4, n. 44139 del
27/10/2015).
3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
Il Consi

estensore

Il

res 9 e

profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che

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