Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22160 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 22160 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 21/04/2016

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
SALUSTRI MASSIMILIANO N. IL 31/07/1978
avverso la sentenza n. 4080/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TIVOLI, del 28/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
/oCc.,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..
1
che ha concluso per Ga.

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditoi ifensoiP.Avv.
441

gal
C.4 1

2″0- eiste441 é/t
umitheck.42,

ft,:eya, p

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre per
saltum avverso la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Tivoli ha condannato Massimiliano Salustri, all’esito di giudizio
abbreviato, alla pena di giustizia in relazione al delitto p. e p. dall’art. 589
cod.pen., previa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 3 e 589 comma
3 n. 2 cod.pen., oltreché in relazione al reato p. e p. dall’art. 374 cod.pen..

26 marzo 2014; il sunnominato, percorrendo la strada provinciale n. 51/A
Maremmana a velocità superiore a quella consentita, violando il divieto di
sorpasso esistente sul detto tratto di strada e sotto l’effetto di stupefacenti,
invadeva l’opposta corsia di marcia, andando così a collidere con la Fiat Panda
condotta da Giosafat Giuseppe Pacifici, che a causa dell’impatto decedeva.
La doglianza del P.M. ricorrente riguarda essenzialmente il fatto che
l’aggravante di cui all’art. 589, comma 3, n. 2 cod.pen. é stata esclusa dal
Giudice di primo grado sul rilievo che al Salustri, in occasione del prelievo
ematico eseguito sulla sua persona durante il ricovero in ospedale conseguente
all’incidente, non era stato dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un
difensore ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; nel ricorso si evidenzia che tale
omissione integra una nullità a regime intermedio, che tuttavia é stata sanata
dalla richiesta dell’imputato di procedere nelle forme del giudizio abbreviato. Ne
consegue che l’aggravante suddetta doveva essere riconosciuta, con le
conseguenze di legge, anche in punto di sanzioni amministrative accessorie.

2. Con memoria depositata il 31 marzo 2016 in Cancelleria, il difensore del
Salustri, deducendo la proposizione di appello della sentenza per conto
dell’imputato, chiede, subordinatamente all’inammissibilità o al rigetto del
ricorso, la conversione dello stesso in appello ex art. 580 cod.proc.pen..
Con successiva memoria, il difensore del Salustri insiste ulteriormente
perché il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va convertito in appello.
Risultando infatti che il Salustri ha presentato tempestivo e rituale atto
d’appello, a fronte del ricorso per cassazione presentato dal Pubblico ministero,
opera nella specie la conversione dell’atto d’impugnazione
cod.proc.pen..
2

ex

art. 580

La sentenza riguarda un incidente stradale provocato dal Salustri in Tivoli, il

Ed invero, in ipotesi consimili la Corte ha affermato che la conversione in
appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una
sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall’imputato,
opera ope legis, al punto che non può essere annullata dalla successiva scelta
dell’imputato appellante di rinunciare all’impugnazione (Sez. 6, n. 24965 del
14/06/2011, P.G. in proc. Soriato, Rv. 250080)

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA