Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22160 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22160 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CALDARAS GIORGIO nato il 22/12/1989 a PIOVE DI SACCO
LOVACOVIC MICHELE nato il 04/07/1995 a PIOVE DI SACCO
LOVACOVIC ROCHI nato il 23/10/1987 a CHIOGGIA
STEPPIC OMAR nato il 26/12/1988 a PIOVE DI SACCO

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1.

Gli imputati CALDARAS Giorgio, STEPPIC Omar, LOVACOVIC Michele e

LOVACOVIC Rochi propongono ricorsi contro la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la loro condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di
multa, per il delitto di furto aggravato in concorso, con la recidiva reiterata, specifica e

dueoltre a ricettazione.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità del motivo dedotto riguardante la dosimetria della pena, non avendo i
ricorrenti svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata
(cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma

i cui principi

possono applicarsi anche al ricorso per cassazione] e risultando lo stesso anche
manifestamente infondato, alla luce delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha
ritenuto congrua la sanzione individuata (tra cui i precedenti penali degli imputati,
l’entità della refurtiva, per oltre 7.500,00 euro, e la capacità organizzativa
delinquenziale dimostrata con le modalità della condotta), non riconoscendo agli
elementi di segno positivo (recupero del denaro, avvenuto solo a seguito dell’arresto;
età degli imputati) rilievo ai fini della attenuazione della pena.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

infra quinquennale per CALDARAS e STEPPIC, specifica e infra quinquennale per gli altri

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