Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2216 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2216 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL KETTANI EL MAHDI N. IL 20/10/1985
avverso la sentenza n. 1233/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Savona, con sentenza emessa il 13/03/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di El Kettani El Mahdi – imputato
del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti
– la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed C 16.000,00 di multa.
2.1: interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Wieralt tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congrultà della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da El Kettani El
Mahdi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pr sidente
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.