Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2216 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2216 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EL KETTANI EL MAHDI N. IL 20/10/1985
avverso la sentenza n. 1233/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Savona, con sentenza emessa il 13/03/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di El Kettani El Mahdi – imputato
del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti
– la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed C 16.000,00 di multa.

2.1: interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di

b) ed e) cod. proc. pen., in

relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Wieralt tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congrultà della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da El Kettani El
Mahdi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sidente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA