Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22159 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22159 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 21/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENJAMENG MARCK N. IL 26/05/1972
avverso la sentenza n. 2318/2014 TRIBUNALE di PALMI, del
26/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i?’ r•imiammtwt,t.N.A
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Udito, per la ‘,arte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marek Benjameng, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza del Tribunale di Palmi, con la quale lo stesso é stato condannato alla
pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall’art. 116 del Codice della Strada
(guida senza patente), commesso in S. Ferdinando il 16 aprile 2014.

2. Nell’unico motivo del ricorso, l’esponente postula il riconoscimento della

riconosciuta dal giudicante senza di ciò dare motivazione.

3. Si é tuttavia in presenza di altra e diversa causa di immediato
proscioglimento del ricorrente.
Ed invero, a fronte del detto ricorso, va rilevato che il fatto non é più
previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016
(entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la
fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel
biennio), viene meno la qualificazione reitaria del fatto contestato.
E’ appena il caso di osservare che l’assoluzione perché il fatto non é previsto
dalla legge come reato dovrebbe in ogni caso considerarsi più favorevole, e
dunque prevalente, quand’anche fosse riconosciuta l’invocata causa di non
punibilità ex art. 131-bis cod.pen., in quanto quest’ultima, a differenza della
prima, lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica
(arg. ex Sez. 3, Sentenza n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).

4. Pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per essere il
fatto non più previsto dalla legge come reato.
In siffatta ipotesi, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art. 9 d.lgs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti (segnatamente la
presenten sentenza e il verbale di contestazione della violazione) vanno,
pertanto, trasmessi in copia al Prefetto di Reggio Calabria.

causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che non é stata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é più previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi al Prefetto di Reggio Calabria copia
della sentenza e del verbale di contestazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

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