Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22158 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22158 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOGLI LORETA N. IL 25/03/1951
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
avverso la sentenza n. 45/2014 TRIBUNALE di FERRARA, del
24/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
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Udito il Procuratore Generale in persona delAott.
che ha concluso per 2′ ;
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Data Udienza: 21/04/2016

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Udito, per la parte civile, l’Avv. Vn79../ANO
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 24 giugno 2015, il Tribunale di Ferrara, in funzione di
giudice dell’appello, confermava la sentenza con la quale il Giudice di pace di
Ferrara, in data 23 luglio 2014, aveva condannato Loreta Fogli in relazione al
reato p. e p. dall’art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. (in relazione all’art. 145
comma 6 Cod. Strada), reato a lei contestato in relazione all’incidente occorso il
16 luglio 2012 in Ferrara, in esito al quale Antonio Menegatti, che nell’occasione

il fatto si era verificato a un incrocio tra una strada privata e la via Bologna, ove
la Fogli si immetteva con la sua autovettura, manovra in seguito alla quale il
motociclo del Menegatti trovava la propria corsia di marcia impegnata dalla detta
autovettura; il Menegatti cadeva a terra in seguito a una frenata.
Nella pronunzia del Tribunale ha trovato conferma, pur a fronte
dell’impugnazione proposta dall’imputata, la ricostruzione operata in primo
grado, in base alla quale, alla luce delle prove raccolte, veniva accreditata
l’ipotesi che il sinistro fosse dovuto alla manovra di immissione della vettura
condotta dalla Fogli nella via Bologna, manovra in occasione della quale la donna
non aveva dato la precedenza al motociclo del Menegatti, che percorreva la detta
via Bologna, così cagionando il sinistro.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Fogli, per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano vizio di motivazione e travisamento
dei fatti: deduce l’esponente che la sentenza impugnata non ha tenuto nel debito
conto il fatto che l’imputata si era già immessa nella via Bologna al momento del
sopraggiungere del Menegatti; é quest’ultimo, secondo il ricorrente, a chiarire
che la Fogli era già in mezzo alla via Bologna quando egli uscì dalla curva, e
dunque non poteva essersi tempestivamente accorta del fatto che il motociclo
condotto dalla persona offesa fosse in avvicinamento.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e travisamento
del fatto in riferimento alla denegata tempestività della condotta riparatoria
dell’imputata, tempestività che per contro emerge dagli atti, e in specie dal
verbale d’udienza in data 23 gennaio 2013.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

3.

All’odierna udienza, il difensore della parte civile ha rassegnato

conclusioni scritte, corredate di notula.

era alla guida del suo motociclo, riportava lesioni personali guaribili in 80 giorni;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette, doverosamente, che secondo il costante indirizzo della Corte
regolatrice in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati

merito (fra i molteplici arresti in tal senso, si vedano Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, De
Vita, Rv. 235507; Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv.
234910). Perciò si sottrae al sindacato di legittimità la valutazione del giudice di
merito in esito alla quale egli esponga, con motivazione congrua e logica, le
ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi in fatto.

2. Tanto premesso, deve per l’appunto osservarsi che le censure mosse nel
primo motivo di ricorso alla pronunzia del giudice dell’appello si appalesano,
nell’essenziale, tese a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio
raccolto nelle fasi di merito; e che perciò, avuto anche riguardo alla genericità
con la quale esse vengono esposte, il motivo di ricorso in esame si appalesa
inammissibile.
Il Tribunale ha convenientemente dimostrato di avere valutato la
circostanza, pacificamente emersa, secondo la quale l’imputata non aveva
rispettato l’obbligo di dare la precedenza, avendo cura di precisare – sulla scorta
del materiale probatorio debitamente illustrato sul punto, e con ragionamento
esente da censure rilevabili in questa sede – che la Fogli, nell’eseguire la
manovra di immissione su via Bologna all’altezza dell’incrocio con la strada da
cui proveniva, aveva la visuale libera, e pertanto era nelle condizioni di avvedersi
del sopraggiungere del motociclo condotto dal Menegatti, tanto più che
quest’ultimo (non solo per quanto dallo stesso affermato, ma altresì in base a
quanto riferito dal teste operante Panizza sulle tracce di frenata rilevabili)
procedeva ad andatura moderata.
La ricorrente, nel prospettare una diversa lettura delle prove raccolte, ha
richiamato le affermazioni del Menegatti in ordine al fatto che, quando questi
uscì dalla curva, la vettura della Fogli era già al centro della strada; ma tale
rilievo risulta inidoneo a evidenziare il denunciato vizio di motivazione, in
mancanza di qualsivoglia elemento atto a ricostruire lo stato dei luoghi (ad
esempio, con riguardo alla distanza fra l’uscita dalla curva e il punto
3

di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del

d’intersezione da cui proveniva la Fogli) e a porre in discussione quanto riportato
nell’impugnata sentenza in ordine al fatto che la Fogli, nell’effettuare la manovra
d’immissione, aveva la visuale libera.

3. Il secondo motivo di ricorso é infondato.
Vertendo la doglianza unicamente sulla tempestività della condotta
riparatoria (peraltro incompleta, in quanto limitata all’80 per cento del danno
quantificato dalla persona offesa), e non anche sul previo avviso all’imputato di

secondo il prevalente e qui condiviso orientamento giurisprudenziale fatto
proprio dal giudice dell’appello, in tema di processo avanti al giudice di pace, il
termine dell’udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del
danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in
caso di inosservanza, l’imputato decade dall’accesso al trattamento di favore (tra
le tante vds. Sez. 5, Sentenza n. 31656 del 10/02/2015, Botta, Rv. 265295;
Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014, p.c. in proc. Caponetto, Rv. 262690; Sez. 4,
n. 5023 del 16/01/2014, Vela, Rv. 258640). In termini particolarmente
confacenti al caso di specie, si é avuto modo di precisare che il potere del
giudice, nel riconoscere l’idoneità della riparazione, quale causa d’estinzione del
reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall’art. 35 D.Lgs. n.
274 del 2000, tra i quali vi é quello dell’anteriorità della riparazione rispetto
all’udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo
dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per
consentire all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le
condotte riparatorie. La circostanza che l’imputato si avvalga della compagnia
assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il
termine previsto dall’art. 35 cit. (Sez. 4, n. 12856 del 19/03/2010, Mizigoi, Rv.
247032).

4. E’, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.
L’ermetica motivazione del giudice dell’appello sul punto, basata
esclusivamente su una non meglio circostanziata “non lievità” della colpa, é
insufficiente a rendere il diniego delle attenuanti generiche esente da censure.
Ed invero, pur a fronte di quanto disposto dall’art. 62-bis, comma 3, cod.pen.,
un così succinto apporto motivazionale circa il grado di colpa appare insufficiente
a controbilanciare la condizione d’incensuratezza dell’imputata, specie ove si
consideri che il Tribunale ha omesso di considerare la scarsa verosimiglianza
dell’assunto secondo cui il Menegatti, alla guida di un motociclo di grossa
cilindrata, procedeva a velocità moderata, anche in considerazione dell’entità
4

potersene avvalere o sulla congruità dell’offerta, ci si limita a osservare che,

delle lesioni da lui riportate. Sul punto, s’impone l’annullamento della sentenza
con rinvio al giudice a quo, limitatamente alla questione della concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche basata su una più rigorosa ricostruzione del
grado di colpa della ricorrente e dell’eventuale concorso di colpa della persona
offesa.
Restando invece definitivamente accertata la penale responsabilità
dell’imputata, la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali
sostenute dalla parte civile, in solido con il responsabile civile, che si liquidano

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62bis cod.pen., con rinvio sul punto al Tribunale di Ferrara. Rigetta nel resto il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute
dalla parte civile, in solido con il responsabile civile. Liquida tali spese in duemila
euro oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

come da dispositivo.

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