Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22158 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22158 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATO DINO nato il 04/08/1988 a PALERMO

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

4

Salvato Dino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina
in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di
Messina in relazione al reato previsto dagli artt.81, 624, 625 nn.2 e 7, 61 n.2
cod. pen. (capo A) ed al reato previsto dagli artt.624, 625 n.2 e 61 nn.5 e 7 cod.
pen. (capo B), accertati in Campofelice di Roccella il 3 novembre 2008. Con
recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per travisamento della prova per
avere i giudici di merito affermato la responsabilità dell’imputato per il furto
dell’automezzo e della merce ivi contenuta sul mero presupposto che il Salvato
fosse seduto sul guard rail nelleVicinanze del furgone.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che
anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la
Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta
preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del
23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono
consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6,
n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori
termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente
invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio
probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di
merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta
specificità con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per affermare la
responsabilità penale dell’imputato.
La Corte di Appello ha attribuito forte valenza indiziaria alla circostanza che
l’imputato si trovasse alle nove del mattino nelle immediate adiacenze del
furgone sottratto la notte precedente, carico di merce rubata nel medesimo lasso
temporale, nei pressi del casello autostradale; tale significativo indizio risulta
corroborato dalla circostanza che l’imputato non abbia fornito alcuna
giustificazione circa la sua presenza sul posto.
Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.606, comma
1, lett. e) cod.proc.pen. intenda far valere il vizio di «travisamento della prova»
(consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione
della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato
probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito
dell’apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 24903501):
(a)
identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto
emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella
sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio
invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si
fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della
2

Motivi della decisione

motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Valutato alla luce di tali principi, il ricorso risulta inammissibile ed anche per
tale profilo tendente, in sostanza, ad ottenere una rilettura del compendio
istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
re estensore
Serrao

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA