Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22157 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22157 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC GIANNI nato il 19/05/1990 a TORINO

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA •
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Ahmetovic Gianni ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei suoi confronti
dal Tribunale di Padova, che lo ha giudicato responsabile del reato di tentato
furto aggravato in concorso con altri e condannato alla pena ritenuta equa.
Il 30.9.2011 l’Ahmetovic, insieme ad altre tre persone, una delle quali
minore di età, dopo aver scavalcato la recinzione del deposito dei Monopoli dello
Stato sito in Ponte San Nicolò, forzavano con una smerigliatrice il motore che

cause non dipendenti dalla loro volontà.

2. Con il ricorso l’Ahmetovic lamenta la violazione di legge in relazione agli
artt. 521, co. 2 e 522 cod. proc. pen. perché la Corte di Appello ha pronunciato
condanna per un fatto che contempla l’interruzione della azione delittuosa per
l’attivazione dell’allarme nonostante la contestazione facesse riferimento, quale
causa della mancata consumazione del reato, all’intervento del proprietario del
deposito nel quale egli ed i sui complici avevano tentato di entrare.
Con un secondo motivo lamenta il vizio della motivazione perché la Corte di
Appello ha affermato che l’Ahrnetovic ed i suoi complici avevano interrotto
l’azione perché era scattato l’allarme predisposto dal Monopolio di Stato,
travisando le risultanza probatorie, dalle quali emerge che non si trattava di
allarme acustico ma di segnalazione telefonica ad operatore della società
incaricata della vigilanza sul sito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di specificità (ex multis Sez.
4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945), che,
ai sensi del combinato disposto agli artt. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., e
591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., impone la sanzione dell’inammissibilità
dell’impugnazione. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte (tra
le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di
impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art.
581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto
gravame.
Nel caso di specie con l’appello si erano formulati i medesimi rilievi proposti
con il ricorso per cassazione.
Quanto al profilo della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la
Corte di Appello ha osservato che – con l’attribuzione all’imputato del fatto come

azionava un cancello al fine di introdursi nel deposito ma non vi riuscivano per

descritto nella sentenza di primo grado – non si era determinato alcun
pregiudizio al diritto di difesa, poiché già l’ordinanza di adozione della misura
cautelare prospettava quel medesimo fatto. Giova ribadire che nella
giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione
teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc.
pen.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in
comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia
avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di

ordine ai quali le parti – e in particolare l’imputato – non abbiano avuto modo di
dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di
esempio può citarsi la massima per la quale “ai fini della valutazione di
corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen.
deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte
le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno
formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di
esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della
decisione” (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 – dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e
altro, Rv. 257278).
Anche la tesi della volontaria desistenza dall’azione criminosa era già stata
sottoposta alla Corte di Appello, la quale ha replicato che il teste Grasso aveva
riferito essere scattato l’allarme; ed ha aggiunto che non risultava verosimile che
l’impresa fosse stata interrotta senza che fosse stato percepito l’allarme,
considerato che i quattro imputati erano armati, provvisti di maschere che li
travisavano, dotati di arnesi da scasso come la smerigliatrice utilizzata per
forzare un cancello; come a dire che essi avevano curato nei dettagli e con
determinazione l’esecuzione del reato.
A tanto il ricorrente oppone da un verso una ricostruzione alternativa dei
fatti, accampando che non di allarme acustico si trattava ma di segnalazione
telefonica alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza; e dall’altro il silenzio
circa il giudizio di inverosimiglianza espresso dalla Corte di Appello.
Di qui l’inammissibilità del rilievo, che in primo luogo risulta non consentito,
posto che sollecita questa Corte all’adozione di una descrizione dei fatti diversa
da quella assunta dai giudici di merito: compito di questa Corte non è quello di
ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare
se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità,
l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di
applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso

immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in

della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e
insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto
presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione
impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”,
specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2,

20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584
del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del
26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Ma il rilievo risulta altresì aspecifico, perché non correlato alle
argomentazioni del giudice impugnato.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2019..

n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA