Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22156 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22156 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRUPI COSTANTINO nato il 26/11/1984 a MESSINA
avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
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OSSERVA
1. L’imputato CRUPI Costantino propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 95 d.lgs.
115/2002, con conseguimento del beneficio.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati, con i quali
il ricorrente non ha sviluppato alcuna effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono
applicarsi anche al ricorso per cassazione].
Del tutto assente nel ricorso è il confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte
territoriale a conforto delle conclusioni rassegnate, avendo la parte riproposto, anche in questa
sede, le doglianze esaminate dal giudice d’appello, rilevandosi, conclusivamente, quanto al
dolo che sorregge la fattispecie in esame, l’orientamento di questa stessa sezione, secondo cui
esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (cfr.
sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, n.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Rv. 267307); e, quanto alla
dosimetria della pena, che vi è idonea motivazione sul punto, considerato che è stato
contestato il conseguimento del beneficio di che trattasi, per il quale il legislatore prevede un
inasprimento della pena.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700