Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22155 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22155 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MOISA ALIN VASILE nato il 20/10/1979
BOTESCU STEFAN nato il 23/12/1968
PRISECARIU CATALIN nato il 05/06/1978
ALEXA CLAUDIU nato il 31/07/1987

avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. Gli imputati MOISA Alin Vasile, BOTESCU Stefan, PRISECARIU Catalin e ALEXA
Claudiu propongono ricorsi contro la sentenza in epigrafe, con la quale, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, è stata rideterminata la pena inflitta ai quattro
per il reato di furto aggravato in concorso commesso il 30/07/2007 e al MOISA anche
per un altro furto aggravato commesso il 20/07/2007.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.

PRISECARIU Catalin e ALEXA Claudiu, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 157
cod. pen., avendo omesso i ricorrenti di considerare l’aggravante a effetto speciale di
cui all’art. 625 ult. co . cod. pen.) cosicché di esse deve tenersi conto ai fini
dell’individuazione della pena edittale massima cui agganciare il termine di cui all’art.
157 cod. pen. (in questo caso pari, nel minimo, a dieci anni, nel massimo, ai sensi
dell’art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei).
Quanto al motivo formulato nell’interesse dell’imputato BOTESCU, lo stesso è
manifestamente infondato atteso che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod.
pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola
deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di
preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che
queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali
dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente,
un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013,
Rv. 256201). Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in
esame, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod.
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562
del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534;n. 37670 del
18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852 dell’11/05/2016, Rv. 267639).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

Quanto ai motivi formulati nell’interesse degli imputati MOISA Alin Vasile,

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