Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22154 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22154 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hallulli Azem, nato il 10/03/1984

avverso la sentenza n. 94/2014 del 05/02/2014 del Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza
rinvio.

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Trieste con sentenza emessa in data 31 gennaio 2014 ha
dichiarato Halluli Azem, cittadino albanese residente in Italia da più di un anno,
colpevole del reato di guida con patente albanese in corso di validità ma non
convertita, reato commesso in Duina Aurisina, località S. Giovanni di Duino (TS),
1’11 dicembre 2009, condannandolo alla pena di euro 3000 di ammenda.

l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 116
comma 13 del C.d.S. in punto di configurabilità del fatto come reato (e non
come illecito amministrativo in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136
comma 7 e 126 comma 7 C.d.S.).

3. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si
procede non é previsto dalla legge come reato.
3.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen..
3.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il
11.12.2009 e pertanto, non ricorrendo periodi di sospensione del relativo
termine, il reato si é prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del citato
d.lgs. n. 8/2016.
Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all’una o all’altra causa di
non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 cod. proc.
pen.).
La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le
quali la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale rispetto a
quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (sent. n. 19601 del
28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).
Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta
abolitio criminis.

4. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè
che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni

2

2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni

ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo
procedimento.
Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la circostanza che i termini
di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata in
vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale “nei casi previsti
dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione
all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per dettato del
medesimo art. 9, co. 1 “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra
causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 19/04/2016

commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone,

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