Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22153 del 19/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22153 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Muro Adriana

Nel procedimento pendente nei confronti di
Di Giuliomaria Alvaro, nato il 02/02/1967

avverso la sentenza n. 7189/2013 del 20/10/2014 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio
per morte dell’imputato.

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Latina, con sentenza emessa in data 10 dicembre 2012, ha
dichiarato Digiuliomaria Alvaro colpevole del reato omicidio colposo, aggravato
dalla violazione della normativa relativa alla circolazione stradale, commesso ai
danni di Scaini Andrea il 10 settembre 2010; e lo ha condannato alla pena di 5
anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte

2.La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20 ottobre
2014, in riforma della suddetta sentenza, appellata dall’imputato, ha ritenuto la
pari corresponsabilitdà dell’imputato e della persona offesa nella causazione del
sinistro e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante, ha condannato Digiuliomaria alla pena di anni uno di reclusione,
con i benefici di legge e con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in
favore della costituita parte civile.

3.Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso
per cassazione la costituita parte civile Adriana Di Muro, a mezzo di difensore di
fiducia, articolando due motivi di ricorso.
Con il

primo veniva dedotto vizio di motivazione in relazione

all’affermazione della pari corresponsabilità della persona offesa Andrea Scaini
nella causazione del sinistro, mentre con il secondo veniva dedotta violazione di
legge in relazione al calcolo della pena (che era stata rideterminata in misura
inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalla norma, pari a due anni di
reclusione), con conseguente annullamento della sentenza ovvero con
conseguente rettificazione delle statuizioni della Corte territoriale in punto di
rideterminazione della pena ascritta.

4. In vista dell’odierna udienza il Difensore della parte civile ha presentato
memoria, alla quale ha allegato il certificato di intervenuta morte dell’imputato e
nella quale ha chiesto di voler prendere, a fronte del decesso, le determinazioni
più opportune.

5.11 ricorso della parte civile è inammissibile, ma il ricorrente non deve
essere condannato al pagamento di alcuna spesa.
Invero, questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione proposto
dalle parti civili avverso una sentenza di assoluzione, qualora l’imputato nelle
more sia deceduto, è inammissibile non potendosi instaurare il contraddittorio
tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gra ame:
2

civile.

essendo l’azione civile inserita nel processo penale, non possono trovare
applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano l’evento morte ed in
particolare quelle relative alla sospensione del processo (Sez. 6, sent. n. 2071
del 16/12/1995, Ghezzi, Rv. 204154; Sez. 1, sent. n. 7519 del 03/12/2001,
Malizia, Rv. 220890; Sez. 6, sent. n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv.
247782)
La suindicata sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta per la
parte privata ricorrente alcuna condanna nè al pagamento di spese processuali

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19/04/2016

nè a sanzioni pecuniarie.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA