Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22153 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22153 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIENGO ANDREA nato il 26/11/1963 a CHIOGGIA

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;

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sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; •

Data Udienza: 17/01/2018

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la
pronuncia resa dal Tribunale di Bergamo, con la quale Tiengo Andrea era stato
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile
1992, n.285 commesso in Martinengo il 28 agosto 2013.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in quanto la
Corte territoriale ha trascurato le deduzioni difensive in merito al fatto che il
ricorrente non avesse rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ma di abbandonare
l’autotreno per recarsi al Comando dei vigili, laddove questi ultimi avrebbero
dovuto trasportare l’etilometro in loco. La Corte territoriale ha omesso di rilevare
la contraddizione tra le dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri e del capo della
Polizia Locale in merito al rifiuto opposto dall’imputato alla richiesta di esibizione
dei documenti; la circostanza che il Tiengo li avesse già esibiti ha giustificato la
sua successiva condotta, eliminando l’elemento soggettivo del reato in quanto
l’imputato era convinto di essere sottoposto ad un arbitrio da parte delle Forze
dell’Ordine. La viziata ricostruzione dei fatti ha portato a negare l’applicazione
dell’art.131 bis cod. pen. nonostante non vi fossero condizioni ostative.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile, per le ragioni
di seguito esposte.
Va, preliminarmente, rilevato che, lungi dal confrontarsi con la congrua
motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni
difensive, ricorso è meramente reiterativo di esse.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Correttamente la Corte territoriale ha desunto la prova della responsabilità
penale dell’imputato dal comportamento oppositivo dallo stesso tenuto,
analiticamente descritto nella sentenza, allorchè si è barricato all’interno della
cabina del camion da lui condotto dopo aver esibito i documenti.
La censura muove dal presupposto che la condotta tipica del reato
contestato nel presente processo non si possa configurare nel caso in cui la
persona sottoposta ad accertamento del tasso alcolemico rifiuti di allontanarsi
dal veicolo per eseguire tale accertamento presso il Comando di polizia. Va, in
proposito, ricordato che l’art.186, comma 7, cod. strada sanziona il rifiuto del
conducente di un autoveicolo di sottoporsi alle tre tipologie di accertamenti
previsti dal citato art.186, commi 3, 4 e 5. Vale a dire: a) accertamenti
qualitativi non invasivi o prove (finalizzati a motivare i successivi accertamenti di
cui al comma 4) esperiti dalla polizia giudiziaria anche con apparecchi portatili
(test generico con etilonnetro); b) accertamenti – in caso di positività dei
precedenti controlli preliminari, in ogni caso d’incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato
di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool – esperiti dalla
polizia giudiziaria accompagnando il conducente nel più vicino ufficio o comando,
con attrezzature tecniche più precise; c) accertamenti eseguiti su richiesta della
polizia giudiziaria da strutture sanitarie, nei confronti di conducenti coinvolti in
sinistri stradali in esse condotti per cure mediche (prelievo ematico per la verifica
del tasso alcolemico nel sangue). L’automobilista che rifiuti di sottoporsi, a
seconda dei casi, ai descritti accertamenti è punito con le pene di cui all’art. 186,

2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

comma 2, lett. c), cod. strada, irrogabili per le ipotesi più gravi del reato
contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Da tale impianto normativo può desumersi, come già affermato in altra
pronuncia (Sez.4, n.27622 del 29/05/2014, Camerino, n.m.), che non è
consentito che la persona alla quale gli organi di Polizia stradale hanno formulato
richiesta di accertamento ai sensi dell’art.186, comma 4, cod. strada scelga
modalità diverse per l’accertamento delle sue condizioni psico-fisiche, potendosi
legittimamente qualificare tale condotta in termini di rifiuto ai sensi dell’art.186,
comma 7, cod. strada. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che
integra il reato in esame, si configura infatti non solo in presenza di
manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il
conducente del veicolo attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di
misurazione del tasso alcolemico (Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv.
262162).
L’istanza di sussunzione del fatto nell’ipotesi prevista dall’art.131 bis cod.
pen. è stata rigettata con motivazione congrua ed esente da contraddittorietà,
rimarcando l’offensività della condotta, particolarmente oppositiva, quale
elemento ostativo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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