Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22152 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22152 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FELICE Denis

n. il 20/10/1989

E APPELLO L’AQUILA in
avverso la sentenza n. 370/2014 della CORTE
data 13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Delia CARDIA che
ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2014, la Corte d’appello di
L’Aquila, in parziale riforma di quella resa, all’esito del giudizio
immediato, da I Tribunale di Chieti, appellata dall’imputato DI FELICE Denis, ha
assolto lo stesso dal reato di cui all’art.73, comma 5 0 , d.P.R. 309/90, confermando la

assunzione di stupefacenti.
2. Ha proposto ricorso il DI FELICE, a mezzo di difensore, deducendo vizio di
omessa motivazione e illogicità della stessa, essendo la Corte pervenuta alla conferma
della penale responsabilità per il reato contravvenzionale in difetto di gravi, precisi e
concordanti indizi, essendo emerso che l’autovettura era ferma cosicché si
configurerebbe un’ipotesi di reato impossibile, essendosi confusa la sosta con il motore
acceso con la condotta di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
2. Dalla sentenza impugnata emerge – in maniera del tutto evidente – quale sia
stato il ragionamento della Corte nel ritenere che l’imputato ha tenuto una condotta
contraria al precetto normativo violato: il DI FELICE è stato trovato seduto al posto di
guida della propria autovettura con il motore acceso; egli aveva assunto eroina e non
aveva mai affermato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, che era sua
intenzione cedere la guida al passeggero. Infine, il teste Francano ha affermato che al
momento del controllo di polizia, l’auto stava ripartendo.
L’imputato, in definitiva, non fa che insistere nella propria versione alternativa,
smentita tuttavia dagli elementi di prova esposti in sentenza, valutati con un
ragionamento esente da vizi, in quanto logico, coerente con il dato probatorio e non
contraddittorio.
Tale essendo lo spettro dello scrutinio di questa corte, non può in questa sede
invocarsi una rivalutazione del fatto, appannaggio esclusivo del giudice di merito,
osservandosi, per mera completezza, che gli aspetti del giudizio che si sostanziano
nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori
attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a
meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la
conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano
sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

condanna per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad

3. Nel caso all’esame, la Corte territoriale, affrontando le censure del gravame,
vi ha risposto attribuendo al dato probatorio un significato congruo e non
contraddittorio, idoneo come tale a sostenere il convincimento del giudice e sottratto,
perciò, al sindacato di questa Corte. Proprio con riferimento alla natura del sindacato
di legittimità, infatti, non va dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione

capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n.
47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito,
peraltro, trova conferma anche nella giurisprudenza di questa stessa sezione, secondo
cui “In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una
fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del
reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato
positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in
moto” (cfr. Sez. 4 n. 37631 del 25/09/2007, Rv. 237882; n. 45514 del 07/03/2013,
Rv. 257695).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2016.
Il Consigliere est.

Il Pr idente

Gabriella Cappello

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CORTE SUPREMA Di CASSitC2ONE
IV Sezickne Penale

dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore

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