Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22152 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22152 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIVOL IURIE nato il 29/07/1972 a RAZENI( MOLDAVIA)

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 72
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,

ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.1. Va, poi, affermato che, il giudice dell’appello ha fatto buon uso dei
principi fissati da questa Corte, secondo i quali per entrambi i reati di cui all’art.
189, commi 6 e 7, C.d.S., la consapevolezza di aver causato un incidente idoneo
ad arrecare danno alle persone (comma 6) e poi che la persona coinvolta
nell’incidente ha bisogno di soccorso (comma 7) può assumere la forma del dolo
eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma
che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente
consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza
dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso
l’esistenza (cfr. Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015; Sez. 4, n. 17220 del
06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule,
Rv. 247369). Diversamente opinando, ogni volta che l’utente della strada
dovesse omettere di fermarsi dopo che si è verificato un incidente stradale
ricollegabile al suo comportamento, questi, precludendosi proprio a causa
dell’omesso arresto del proprio veicolo, la possibilità di verificare de visu e nella
immediatezza se dall’incidente siano derivati danni alle persone, non sarebbe
sistematicamente a conoscenza del fatto che è stato provocato un danno alle
persone, sicché il dato conoscitivo insito nel dolo del delitto de quo dovrebbe,
illogicamente, essere escluso proprio a causa della inottemperanza a
quell’obbligo di fermarsi che la norma impone ‘in caso di incidente con danno
alle persone’ (cfr. Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009; Sez. 4, n. 7615 del
10/11/2004).
1.2. Incensurabilmente, infine, il giudice del merito ha affermato la
responsabilità del ricorrente per il reato di fuga, ritenendo che la situazione
minacciosa, che pur si era verificata sul luogo del sinistro, non fosse tale da
integrare lo stato di necessità.

profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 2.000,00,
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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