Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22151 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22151 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALESI DAVIDE nato il 06/01/1975 a CASTELLEONE
avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato VALESI Davide propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 187
C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con i quali il ricorrente
ha censurato la valutazione delle prove operata dalla Corte d’appello, la quale ha
puntualmente richiamato gli . esiti delle analisi sui campioni di urina e la sintomatologia
accertata dalla P.G., sviluppando attorno a tali elementi fattuali un ragionamento
probatorio del tutto congruo, logico e non contraddittorio, in ordine al quale la parte
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica (cfr., sul punto, sez. 6 n. 47204 del
07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Peraltro, in tema di
vizio di travisamento della prova, in caso di doppia conforme, questa stessa sezione ha
già chiarito i limiti della sua deducibilità [solo se il giudice d’appello, per rispondere alle
critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati
dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel
medesimo travisamento delle
risultanze probatorie acquisite
in
forma
di
tale
macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro
della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al
compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti [cfr. Sez. 4 n. 44765 del
22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432;
n. 4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258438].
Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma
riguarderebbero in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori,
essendo comunque inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di
legittimità atti processuali per verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad
essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione,
perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della
motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015,
Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità non può conoscere del
contenuto degli atti processuali (ampiamente riportati in ricorso) per verificarne
l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è
estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere
oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel
ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo
direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro
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proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che generici e
pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito
e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez.
7, n. 12406 del 2015 citata).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese