Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22150 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22150 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sgambati Errico, nato il 03/03/1980
Tesoro Tommaso, nato il 19/02/1975

avverso la sentenza n. 6605/2014 del 14/11/2014 della Corte di appello di
Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Salvatore Caldarella del Foro di Roma, che ha concluso
riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli con sentenza emessa il 14 novembre 2014 ha
confermato la sentenza emessa in data 25 marzo 2014 (ad esito di abbreviato)
dal Tribunale di quella città in punto di affermazione della penale responsabilità
di Sgambati Errico e di Tesoro Tommaso in relazione al reato di furto aggravato,
commesso in Alvignano il 24 febbraio 2013, ad ore 3 e seguenti, per essersi
impossessati, in concorso tra loro e con Tesoro Tommaso (giudicato

mod. NC 10 di colore bianco, di 3 cassette porta oggetti, di una cassa e di un
apparato hardisk di video sorveglianza, sottraendoli a Dione Luigi, nonché di
circa 80 kg di legname, sottraendoli a Ruzzo Concetta. Condotta aggravata dalla
violenza sulle cose (costituita dall’aver forzato la grata in ferro e la porta di
accesso del circolo privato Gioca Giò Free Time, sito in via Terminillo di
Alvignano) e dal fatto di essere in più di tre persone. Il tutto con la recidiva
semplice per entrambi gli imputati, odierni ricorrenti.
In punto di trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza di primo
grado (che, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti ed alla recidiva, nonché tenuto conto della diminuente per il rito,
aveva condannato Sgambati Errico alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200
di multa e Tesoro Tommaso alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300 di
multa), ha escluso la recidiva per Sgambati Errico, rideterminando per lo stesso
la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso entrambi
gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, deducendo vizio di
motivazione e violazione di legge in punto di mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4.
Al riguardo i ricorrenti si lamentano del fatto che la Corte aveva negato la
circostanza invocata utilizzando una formula di stile (quale “in considerazione
della entità della somma sottratta”) ed affermando erroneamente che il primo
giudice aveva fornito ampia e dettagliata motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non è fondato.

2. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero,
Rv. 236914 (con riferimento ad un caso di ricettazione di un blocchetto di
assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammo

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separatamente) e al fine di trarne profitto, di euro 630, di un computer Samsung

complessivo di circa quattro milioni di lire), hanno affermato che, ai fini della
sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il
complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa
dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso
riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella
globalità degli effetti.

E, più in generale, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti
del relativo sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte

Dell’Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”:
Sez. 6, sent. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che
le relative statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004,
Ronzoni, Rv. 229298).

3.0rbene, di tali principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di
specie.
Invero il giudice di primo grado (al quale, si noti, per come emerge dalla
intestazione della relativa sentenza, non era stata chiesta la concessione di detta
attenuante) ha riportato in sentenza: a) le dichiarazioni rese da Di Leone Paolo
(il quale lamentava che ignoti, dopo aver forzato la grata in ferro e la porta di
accesso, si erano introdotti all’interno del locale gestito da suo fratello Luigi ed
avevano asportato il denaro contenuto all’interno della slot machine, un
computer ed il registratore dell’impianto di videosorveglianza predisposto
all’interno del locale), b) quanto accertato dal personale di pg operante in loco
(l’effettiva effrazione della grata posta a protezione dell’accesso e della porta del
locale); c) le dichiarazioni di alcuni persone presenti ai fatti (i quali
rappresentavano di essersi trovati in loco all’atto in cui i malfattori, tre uomini
con cappellini ed indumenti, di colore scuro, stavano uscendo dal locale
trasportando l’apparato cambia monete che, alla loro vista, avevano lasciato sul
pavimento, dandosi alla fuga); d) quanto rinvenuto dal personale di pg
all’interno della Fiat Panda, condotta dallo Sgambati (un discreto quantitativo di
legname, all’interno del cofano portabagagli; una federa di cuscino, occultata
sotto il sedile anteriore destro e contenente monete di taglio da 1 e 2 euro oltre
a due banconote da 5 euro per un totale di 630 euro, nonché un mazzo di chiavi;
un computer portatile marca Samsung riposto nella tasca porta oggetti dello
stesso sedile). Ed è pervenuto alla conclusione che gli odierni due ricorrenti,
unitamente ad altro soggetto non identificato, dapprima, si sono introdotti
all’interno di un circolo privato, forzando la grata e la porta di accesso al loca

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non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382,

ed impossessandosi di euro 630 e di un computer portatile e poi si sono recati su
un fondo sito nei pressi, dove hanno asportato del legname.
D’altra parte, la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata,
investita dall’appello degli interessati, ha escluso potersi ravvisare l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 in considerazione dell’entità della somma sottratta (non
avendo alcun rilievo la circostanza che detta somma era stata poi rinvenuta dal
personale di pg e restituita alla persona offesa) e più in generale degli elementi
richiamati nella motivazione del giudice di primo grado.

principi affermati da questa Corte ed esente da aporie di carattere logico, è
incensurabile nella presente sede di legittimità

4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e che i ricorrenti
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/04/2016

Trattasi di motivazione del tutto congrua che, essendo conforme ai

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