Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22150 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22150 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERRINI FEDERICO nato il 22/03/1982 a CREMA

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Guerrini Federico ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata parzialmente riformata la pronuncia di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cremona, che lo ha giudicato
responsabile del reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexies Cod. str. e
condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di Appello di Brescia, infatti, ha
riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena a un mese dieci giorni di

2. Con il ricorso il Guerrini lamenta la violazione di legge perché la Corte di
Appello ha escluso la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen., sulla base del ricorrere dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2-sexies Cod.
str. nonostante essa non modifichi il quadro edittale e del tasso alcolemico
accertato, tuttavia medio-basso.
Con un secondo motivo denuncia il vizio della motivazione perché la Corte di
Appello ha indicato l’incensuratezza dell’imputato, il carattere occasionale del
reato, ma ha poi ritenuto di maggiore pericolosità la condotta perché tenuta in
ora notturna. La valutazione di pericolosità concreta del fatto è mancata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la previsione dell’art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali é
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la
pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa
quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa é di particolare tenuità
e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di
precisare che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del
primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà,
anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del
pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale;
tal’è quello dell’autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se
ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; ed è
comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate.

v

arresto ed euro 1.400,00 di ammenda.

Pertanto, la occasionalità della condotta è solo uno dei presupposti
dell’applicazione dell’istituto, l’altro essendo la particolare tenuità dell’offesa; essi
devono ricorrere congiuntamente (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep.
06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Orbene, nel caso che occupa il giudizio espresso dalla Corte di Appello
rimarca proprio la mancanza di tenuità dell’offesa, osservando che l’entità del
pericolo di offesa del bene tutelato (la sicurezza della circolazione stradale) non è
stata lieve perché l’aver commesso il fatto in ora notturna comportava un

Siffatta motivazione è coerente con gli elementi che costituiscono la
fattispecie del fatto di particolare tenuità e non risulta in alcun modo carente o
manifestamente illogica; e, può aggiungersi, risulta incentrata proprio sulle
caratteristiche del caso concreto.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.

maggior rischio per gli altri utenti della strada.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA