Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2215 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2215 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PEDULLA’ DOMENICO FRANCESCO N. IL 23/06/1954
avverso la sentenza n. 457/2006 TRIB.SEZ.DIST. di SIDERNO, del
22/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 16/11/2012
– che il Tribunale di Locri — Sezione Distaccata di Sidemo con sentenza del 22.7.2011 ha
condannato PEDULLÀ Francesco alla pena dell’ammenda per vioalzione degli artt. 54 e 1161
Cod. Nav. [acc. in Sidemo il 3.8.2005 e 12.8.2006];
— che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che l’interessato ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur
congruamente e logicamente motivata;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Il n. 19951, 19
maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi
desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della
decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione;
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata,
di euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO /A nella camera di consiglio del 16.11.2012
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IN CANCELLERIA
16 BEN 2013
Il Funzkxiario Giudiziario
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Ritenuto: