Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22148 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22148 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALA PIERLUIGI nato il 08/09/1968 a BRESCIA

avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1. L’imputato SALA Pierluigi propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna del predetto per una ipotesi di cui all’art. 186
co. 2 lett. b) e 2 bis C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

cfr., sul punto, sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; sez. 5 n. 39048 del
25/09/2007, Rv. 238215) e, comunque, manifestamente infondati quanto alla mancata
sostituzione della pena, stante il divieto di cui all’art. 186 co.

9

bis

C.d.S.,

correttamente applicato dal giudice d’appello (cfr., sul punto, sez. 4, n. 13853 del
04/02/2015, Rv. 263012; n. 48534 del 24/10/2013, Rv. 257289), rilevandosi, quanto
alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis C.d.S., che nella nozione
di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia
la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni
alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. sez.
4 n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734; n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419; n.
31360 del 04/07/2013, Rv. 256836).
3.

9
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrentt al

pagamento delle spese del procedimento e ei.ao anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, rn emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili., i? . ricorsi:, e condanna i
processuali e c

al pagamento delle spese

anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa

delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità (travisamento del fatto,

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