Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22148 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22148 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BEJKOSALA3 GAZMED

n. il 18.04.1969

avverso la sentenza n. 23/2014 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
dell’8.05.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica dell’Il febbraio 2016 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Angelillis Ciro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 11/02/2016

RITENUTO IN FATTO

BEJKOSALAJ Gazmed ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con cui il Giudice di pace di Reggio Emilia lo ha ritenuto responsabile del
delitto di lesioni colpose, condannandolo alla pena di giustizia.
Si denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 590 cod. pen., per essere
stata ritenuta l’aggravante di cui al secondo comma del citato articolo (violazione delle
norme sulla circolazione stradale) senza la contestazione dell’aggravante prevista

lesioni cagionate. Si deduce che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di cui al primo
comma dell’ad. 590 cod. pen. in relazione alla quale non è prevista l’aggravante
contemplata nel comma 3 dello steso articolo, che, pertanto va esclusa. Il G.d.P. ai
fini della dosimetria della pena avrebbe dovuto tener conto della cornice edittale di cui
al richiamato art. 590, 1° comma cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
esposto.
E’ innanzitutto da rilevare che le lesioni cagionate dall’imputato non sono state
ritenute dal G. d. P. gravi, per cui la disposizione normativa che è stata correttamente
applicata è quella del 1° comma dell’ad. 590 cod. pen. (l’aggravante della violazione
delle norme sulla circolazione stradale trova applicazione solo nel caso in cui le lesioni
siano grave o gravissime).
Quanto alla sanzione il ricorrente dimentica che il giudicante ha fatto ricorso
alla disposizione prevista dall’art. 52, comma 2 lett. a) della L. 274/2000 (istitutiva
del Giudice di Pace) che appunto stabilisce, qualora il reato è punito con la pena della
reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o della ammenda (ed è il caso
del 1° comma dell’art. 590 cod.pen.), si applica la pena pecuniaria della specie
corrispondente da C 258 ad C 2.582.
Dunque la pena applicata dal G.d.P. di Reggio Emilia di C 2.000,00 rientra in
tale cornice sanzionatoria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende( Aexkr^ MYVAki\ACI3V kikOk. -iii”‘ )•b)P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della soma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

2_

dall’ad, 583 co. 1 n.2 cod. pen. e senza l’indicazione dei giorni di guarigione delle

Così deciso in Roma all’udienza dell’Il febbraio 2016.

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