Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22147 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22147 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLANO LORENZO nato il 22/02/1972 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1.

L’imputato CASTELLANO Lorenzo propone ricorso contro la sentenza in

epigrafe, con la quale è stata rideterminata la pena inflitta al predetto per il reato di
furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

ravvisabili i vizi denunciati, avendo il giudice fatto riferimento ai precedenti penale, ma
anche alla maggiore pericolosità del nuovo reato, desunta dalle modalità di
perpetrazione di esso, posto in essere ai danni di persone legate all’imputato da vincoli
di parentela. Treattasi di motivazione del tutto congrua, rispetto alla quale l’imputato
con il ricorso si è limitato a manifestare il suo dissenso, senza formulare una critica
effettiva [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6
n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616

pagamento delle spese del procedimento e cia c

.p., la condanna dei, ricorrentt al
ncke a quello della somma di euro

2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile if ricorsi) e condanna i( ricorrente, al pagamento delle spese
processuali e iaqj anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

dott; ssa Gabriella Cappello

Il Pres

t

dott. F to Izzo

proposto per motivi manifestamente infondati, quanto alla recidiva ritenuta non essendo

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