Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22145 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22145 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALDO CARLO nato il 11/02/1984 a POLLENA TROCCHIA

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 64

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è

non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che
ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.1. Va, in vero, riaffermato che non incorre nel vizio di motivazione il
giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere, come
nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati
nella norma dell’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come
equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728
del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415). Tale giudizio di
comparazione sfugge al sindacato di questa Corte essendo la motivazione del
giudice del merito censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi
(Cassazione penale sez. II, n.45312 del 03/11/2015; sez. IV n.44815 del
23/10/2015). Le censure relative alla dosimetria della pena vanno ritenute
manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla Corte
territoriale deve ritenersi ampia, congrua, logica e coerente con gli evidenziati
elementi negativi, sicché non è censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al
giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000
a titolo di sanzione pecuniaria.

manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

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