Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22144 del 27/04/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22144 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’EMANUELE SEBASTIANO N. IL 05/10/1946
avverso l’ordinanza n. 1850/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
COSENZA, del 22/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/stie le conclusioni del PG Dott. E
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Data Udienza: 27/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22.12.2014 il Magistrato di sorveglianza di Cosenza respingeva
l’istanza di remissione del debito avanzata, ex artt. 56 Ord. pen. e 6, D.P.R. n. 115 del 2002,
da D’ Emanuele Sebastiano per insussistenza del presupposto delle disagiate condizioni
economiche, nonostante “la comprovata e regolare condotta ai sensi dell’art. 30 ter, comma 8,
2. Il condannato, personalmente, proponeva “reclamo ex art. 35 bis 0.P.”, contestando
l’assunto del suddetto Magistrato che gli aveva escluso le disagiate condizioni economiche sulla
base del solo fatto che lo stesso fosse proprietario di beni immobili senza considerare che detti
beni non fossero locati e che pertanto di alcuna produzione di reddito il suddetto potesse
beneficiare. Gli atti venivano trasmessi a questa Corte, previa qualificazione, da parte del
Magistrato di sorveglianza, dell’impugnazione come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli atti vanno ritrasmessi al Magistrato di sorveglianza di Cosenza, dovendosi qualificare, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il “reclamo” proposto dal D’Emanuele – ed
impropriamente trasmesso a questa Corte dal suddetto ufficio – come opposizione ai sensi
dell’art. 667 , comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione
degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv.
244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n.
18223, rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003,
n. 34403, rv, 225717).
Invero, con la modifica dell’ art. 678 cod. proc. pen. – di cui al d. I. n. 146 del 2013,
convertito con modificazioni nella I. n. 10 del 2014, che ha introdotto il comma 1 bis antecedente all’emissione del provvedimento impugnato è stato previsto che il magistrato di
sorveglianza che decide sulla istanza di remissione del debito procede a norma dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen. Sicché, non è più necessaria la fissazione dell’udienza camerale
partecipata all’esito della quale il giudice decide, secondo il modello procedimentale generale
delineato per le materie rientranti nella competenza del tribunale e del magistrato di
sorveglianza in forza del necessario coordinamento sistematico tra la I. n. 354 del 1975, art.
69, comma 8, così come modificata dalla I. n. 277 del 2002, e l’art. 678, comma 1, cod. proc.
pen., che, a sua volta rinvia all’art. 666 dello stesso codice.
Il richiamo al procedimento di cui all’art. 667 , comma 4, cod. proc. pen. comporta,
altresì, che avverso il provvedimento emesso dal giudice de plano può essere proposta, entro
quindici giorni, opposizione davanti allo stesso giudice, che procederà a norma dell’art. 666
cod. proc. pen . Termine, che risulta osservato nel caso di specie, in cui il provvedimento del
L. 354/1975″.
Magistrato di sorveglianza era notificato al detenuto il 2.3.15 e questi proponeva
l’impugnazione il 12.3.15.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.
Magistrato di sorveglianza di Cosenza.