Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22144 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22144 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ALFONSO nato il 31/12/1979 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Bruno Alfonso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli in epigrafe, con la quale è stata confermata la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui
agli artt.56, 110, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Napoli il 17 febbraio
2016.
L’esponente deduce violazione degli artt.125 n.3, cod.proc.pen., 62 bis e
133 cod. pen. e vizio di motivazione in merito al diniego dell’istanza di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione del trattamento
sanzionatorio nonché in merito al giudizio d’insussistenza di cause di non
punibilità ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante.
E’ appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari
elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n.
36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo
«si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che
la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,
essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante
rilevanza (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Motivi della decisione

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