Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22143 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22143 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.
avverso il decreto n. 100/2009 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 10/12/2014
sentita la 5elazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/yertite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria
rigettava l’istanza di ammissione al credito avanzata ai sensi dell’art. 1, comma
194 della legge 228 del 2012 da Italfondiario S.p.A. quale procuratrice del Banco
di Napoli S.p.A. con riferimento ai crediti vantati nei confronti della Real Cementi
s.r.l. e di Crucittí Bruno Antonio in forza di un mutuo fondiario e del saldo di un
conto corrente. Il Banco di Napoli era succeduto – con decorrenza 10/11/2008, in

derivante da un mutuo fondiario per euro 2.000.000 stipulato con l’impresa
Raffa, in conseguenza della quale era stata iscritta ipoteca di primo grado.
Il mutuo e la relativa ipoteca erano stati frazionati nel 2005 in
corrispondenza della cessione da parte della mutuataria di alcune unità
immobiliari realizzate a Real Cementi s.r.I., che si era accollata la quota di mutuo
gravante sugli immobili acquistati.
Il patrimonio della Real Cementi s.r.l. era stato confiscato con due decreti
del 2010 e del 2011, divenuti irrevocabili nel 2014; era stato confiscato anche il
patrimonio di Crucitti Bruno Antonio, fideiussore del conto corrente aperto da
Real Cementi s.r.l. nel 2006 con Banco Ambrosiano (poi Banca Intesa).
Il Tribunale osservava che il richiedente non aveva dato prova della
coincidenza tra il bene sul quale era stata iscritta l’ipoteca e quello confiscato,
non essendo stato prodotto l’atto di frazionamento del mutuo e della relativa
ipoteca del 2005.
Inoltre, mancava la prova dell’adesione dell’istituto mutuante, dante causa
dell’istituto bancario istante, all’accordo di accollo della quota di mutuo da parte
della Real Cementi s.r.I., essendo richiesta l’adesione del creditore accollatario
alla convenzione di accolto cd. interno tra debitore accollato e terzo accollante
quale condizione per l’acquisto del diritto alla so/utio nei confronti del terzo, con
l’effetto di sostituzione della responsabilità patrimoniale dell’accollante a quella
del debitore originario. Poiché l’istituto di credito non aveva dedotto alcunché sul
punto, mancava la prova che esso avesse acquisito il diritto all’adempimento nei
confronti del terzo accollante, la Real Cementi.
In ogni caso, era onere dell’istante provare la buona fede dell’istituto
cedente e della propria, vale a dire dell’ignoranza in buona fede del nesso di
strumentalità del credito assunto dalla Real Cementi in forza dell’accollo rispetto
all’attività illecita o a quella che costituiva il frutto o il reimpiego.
In effetti, secondo il Tribunale, non vi era prova che la Real Cementi
avrebbe potuto pagare le rate di mutuo accollato con le sole risorse lecite, né di
un’istruttoria compiuta in ordine alla solvibilità del nuovo debitore: il Tribunale
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forza di conferimento di ramo di azienda – a Banca Intesa anche nel rapporto

rilevava che, fin dal 1996, esisteva un rapporto di conto corrente tra Banca
Intesa e Real Cementi, per cui la banca avrebbe potuto facilmente dimostrare le
disponibilità economiche per il pagamento del mutuo da parte della società
accollante.
La domanda del Banco di Napoli di riconoscimento del credito chirografario
nascente al rapporto del conto corrente intrapreso tra Real Cementi e Banca
Intesa fin dal 1996 era inammissibile per carenza di legittimazione ai sensi
dell’art. 1 comma 198 legge 228 del 2012: il credito non era assistito da ipoteca

prevenzione e difettavano anche gli ulteriori presupposti.

2. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A. nella qualità di mandataria del
Banco di Napoli S.p.A..
Il Banco di Napoli (e per esso Italfondiario) è legittimato a proporre il ricorso
in forza del trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi imputabili al
conferimento da parte di Intesa San Paolo del ramo di azienda della “Rete ex
Intesa operante nelle aree calabro lucana, Campania, Puglia, Napoli e Provincia”,
con efficacia dal 10/11/2008.

In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, comma 199,
legge 228 del 2012 e dell’art. 58, comma 2, D. L.vo 159 del 2011.
La prova della coincidenza dell’immobile confiscato con quello gravato da
ipoteca si ricavava dal tenore dell’atto di compravendita intervenuto tra la
originaria mutuataria Impresa Raffa s.n.c. e la Real Cementi s.r.I., nel quale si
faceva espresso riferimento alla originaria ipoteca iscritta nel 2003 e al
successivo frazionamento del 28/4/2005, e si identificava l’immobile oggetto di
compravendita con i dati catastali successivamente riportati nel provvedimento
di confisca.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 1273 cod. civ..
Dall’atto di compravendita si evinceva la volontà della Real Cementi s.r.l. di
assumere il debito direttamente nei confronti del creditore, cioè della banca: si
trattava, quindi, di accollo esterno ai sensi dell’art. 1273 cod. civ., che faceva
acquistare al creditore una ragione di credito nei confronti dell’accollante
indipendentemente dal suo espresso consenso, come ribadito da questa Corte in
sede civile.
L’accollo si era perfezionato con il consenso prestato da accollante ed
accollato; l’effetto favorevole per il terzo era automatico e non necessitava del
suo consenso espresso.

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sui beni confiscati iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di

In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 52 D. L.vo 159
del 2011.
In primo luogo – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – non vi
era mai stata alcuna formale adesione della banca mutuante all’accollo, che
aveva carattere cumulativo: poiché l’effetto favorevole per il creditore (aggiunta
di un nuovo debitore a quello originario) si verificava automaticamente, non era
concepibile alcuna istruttoria sulle caratteristiche del nuovo debitore (che
avrebbe avuto un significato solo se l’accollo fosse stato liberatorio rispetto

Poiché il credito originario nei confronti della Impresa Raffa risaliva al 2003
e la cessione del ramo di azienda da Banca Intesa e Banco di Napoli al 2008,
nessuna delle due banche aveva necessità di compiere un’istruttoria: quindi la
buona fede doveva essere verificata solo con riferimento all’epoca
dell’instaurazione del rapporto con la società Raffa, e non successivamente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo che
la banca mutuante aveva subito l’accollo del debito da parte della Real Cementi e
allo stesso – trattandosi di accollo cumulativo – non aveva prestato alcun
consenso, che il mutuo originario risaliva al 2003 e che la cessione del ramo di
azienda da Banca Intesa a Banco di Napoli risaliva al 2008, quindi in epoca
anteriore alla confisca; sottolinea che il giudizio di “mala fede” delle due banche
venga fatto discendere da un contratto di compravendita e di accollo di mutuo ai
quali erano rimaste del tutto estranee.

5. Ha depositato memoria l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Secondo l’Agenzia, la nota ipotecaria riguardava beni immobili diversi da
quelli confiscati; il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del frazionamento
del mutuo, né della buona fede dell’Istituto bancario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

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all’originario debitore).

Il ricorrente ha fornito indicazioni specifiche dimostrative dell’identità tra
l’immobile confiscato alla Real Cementi s.r.l. e quello su cui era stata iscritta
l’ipoteca a favore dell’istituto bancario: si tratta di dati ricavabili dal contratto di
compravendita ed utilizzabili anche in assenza dell’atto di frazionamento.

Quanto alla buona fede dell’Istituto bancario, la motivazione del decreto
impugnato risulta contraddittorio: da una parte, il Tribunale osserva che “è
mancata la prova dell’adesione dell’istituto mutuante … all’accordo di accolto

prezzo nell’atto di compravendita tra la Real Cementi s.r.l. e l’impresa Raffa”,
dall’altra si fa riferimento alla mancanza di prova da parte dell’istante “circa
l’esistenza, alla data di adesione da parte dell’istituto mutuante all’accollo pro
quota del mutuo fondiario di una situazione patrimoniale della Real Cementi
terza accollante che le avrebbe permesso di pagare con le sole risorse lecite le
rate del mutuo accollatosi”; in sostanza, il provvedimento sembra ritenere prima
inesistente e poi esistente l’adesione dell’istituto mutuante all’accollo del mutuo.

Ciò che è stato chiarito dal ricorrente è che nessuna adesione vi è stata; con
l’osservazione che essa non era necessaria a meno che l’accolto fosse stato
privativo, liberando l’originario mutuatario.
Il fatto che Intesa non abbia espresso alcuna adesione fa, ovviamente,
cadere la motivazione in punto di buona fede del creditore.

Piuttosto, il problema giuridico è quello dell’efficacia dell’accollo del mutuo
da parte di Real Cementi nei confronti della banca mutuante pur in assenza di
tale adesione: l’art. 1273 cod. civ. prevede che “se il debitore e un terzo
convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del
creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce
condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di
liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido
col terzo”.
La giurisprudenza della Cassazione civile ha affermato che nel sistema
dell’art. 1273 cod. civ., il quale costruisce l’ipotesi di accolto a efficacia esterna
come vero e proprio contratto a favore di terzo, l’adesione all’accollo da parte del
creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione,
ma non è in ogni caso tale adesione a rendere l’accolto “esterno”, in quanto
idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio,
produttivo di un’obbligazione dell’accollante verso il creditore, atteso che un tal

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della quota di mutuo convenuto quale modalità di pagamento di una parte del

effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra
l’accollante e il debitore accollato (Sez. 1, Sentenza n. 4383 del 24/02/2014, Rv.
629678).

In definitiva, da una parte il mutuo fu stipulato dall’istituto bancario con
impresa del tutto estranea alle tematiche mafiose; dall’altra, l’istituto bancario
non espresse alcun consenso all’accollo di mutuo da parte della Real Cementi,
non essendosi trattato di accollo privativo, ma cumulativo; infine, la mancata

(e di quello che succedette ad esso) nei confronti della Real Cementi, in ragione
della disciplina dei contratti a favore di terzo.

P. Q .M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria.

Così deciso il 22 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

adesione espressa non impedì il sorgere del diritto di credito dell’istituto bancario

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