Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22142 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22142 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROCCETTI FEDERICO N. IL 07/10/1965
avverso l’ordinanza n. 124/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
lette/sadati4e le conclusioni del PG Dott. Tzujeo ejg,.; oet,
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p

14

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41

2

Data Udienza: 22/04/2016

RILEVATO IN FATTO
Il condannato Roccetti Federico aveva richiesto alla Corte di Appello di Genova di essere
restituito nel beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, che gli
era stato revocato con ordinanza in data 18.11.2013: la richiesta si fondava su un altro
provvedimento successivo del medesimo giudice dell’esecuzione con cui si dichiaravano
estinti i reati di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Pescara in data 07.07.1997.
Con provvedimento in data 30.03.2015 la Corte di Appello di Genova rigettava la suddetta

ultimo comma, cod.proc.pen. e quindi a prescindere dalla commissione di reati successivi.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’interessato, insistendo nei suoi motivi già
dedotti in passato.
Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, osservando che
esso è stato assunto senza contraddittorio e senza seguire il procedimento camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Per come già detto prima, il ricorrente aveva avanzato una istanza al giudice
dell’esecuzione al fine di ottenere nuovamente il beneficio della sospensione condizionale
dell’esecuzione della pena, a lui revocato. Il giudice dell’esecuzione, e cioè la Corte di
Appello di Genova, aveva rigettato la richiesta con un provvedimento che non era stato
assunto all’esito di un procedimento camerale, ma era stato adottato de plano, senza il
contraddittorio previsto dal rito camerale.
In effetti, dall’esame degli atti – esaminati da questa Corte che, con riguardo alle questioni
procedurali di nullità, è giudice anche del fatto – risulta che il giudice dell’esecuzione, a
fronte della richiesta formale avanzata dal ricorrente (richiesta il cui oggetto non rientrava
nel novero di cui all’art. 667 cod.proc.pen. e non autorizzava, quindi, all’espletamento del
rito semplificato previsto dall’articolo citato al suo comma 4), aveva ottenuto un parere del
competente P.M. per poi provvedere in via diretta.
Ma il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, senza fissazione
dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è
affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento
della decisione impugnata.
In altri termini, l’adozione del rito planano si traduce nella inosservanza dalla norma
processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l’art. 666 cod.proc.pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal
comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod.proc.pen., con
l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
1

richiesta, rilevando che la revoca del beneficio era stata adottata ai sensi dell’art. 168,

Pertanto, se – come nella specie – il giudice della esecuzione provvede de plano, fuori dei
casi tassativamente previsti dall’art. 666 cod.proc.pen., comma 2, con conseguente
inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di
diritto, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la “nullità di ordine
generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.” del procedimento (Sez. 1, 11 giugno 2013, n. 29505,
Rv 256111 e Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 11421, Rv 254939), per effetto della estensiva
applicazione delle previsioni della “omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo

1730, Rv 211550; Sez. 1, n° 41754 del 16.09.2014, Rv. 260524).
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte
di Appello di Genova.

P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza” (Cass., Sez. 3, 29 maggio 1998, n.

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